Art. 26
Avvisi ai soggetti obbligati
In vigore dal 31 mag 2024
Avvisi ai soggetti obbligati
1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU siano in grado di avvisare i soggetti obbligati in merito alle informazioni che sono pertinenti per l’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/1624. Tali informazioni comprendono:
a)
i tipi di operazioni o attività che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo;
b)
le persone specifiche che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo;
c)
le area geografiche specifiche che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono applicati per un periodo stabilito dal diritto nazionale, non superiore a sei mesi.
3. Le FIU forniscono su base annuale ai soggetti obbligati informazioni strategiche su tipologie, indicatori di rischio e tendenze in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Storico versioni
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