Art. 26

Avvisi ai soggetti obbligati

In vigore dal 31 mag 2024
Avvisi ai soggetti obbligati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU siano in grado di avvisare i soggetti obbligati in merito alle informazioni che sono pertinenti per l’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/1624. Tali informazioni comprendono: a) i tipi di operazioni o attività che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo; b) le persone specifiche che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo; c) le area geografiche specifiche che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo. 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono applicati per un periodo stabilito dal diritto nazionale, non superiore a sei mesi. 3.   Le FIU forniscono su base annuale ai soggetti obbligati informazioni strategiche su tipologie, indicatori di rischio e tendenze in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
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