Art. 24
Sospensione o rifiuto del consenso
In vigore dal 31 mag 2024
Sospensione o rifiuto del consenso
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita alle FIU la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso a tale operazione.
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata la necessità di sospendere o rifiutare il consenso a un'operazione sulla base di un sospetto segnalato a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1624, la sospensione o il rifiuto del consenso siano imposti al soggetto obbligato entro il periodo di cui all' di tale regolamento. Se la necessità di sospendere un'operazione si basa sull'attività di analisi della FIU, indipendentemente dal fatto che il soggetto obbligato abbia presentato una segnalazione preventiva, la sospensione è imposta quanto prima dalla FIU.
La sospensione o il rifiuto del consenso a un'operazione sono imposti dalla FIU al fine di tutelare i fondi, effettuare le sue analisi, compresa l'analisi dell'operazione, valutare se il sospetto sia confermato e, in caso affermativo, comunicare i risultati delle analisi alle pertinenti autorità competenti per consentire l'adozione di misure appropriate.
Gli Stati membri stabiliscono il periodo di sospensione o rifiuto del consenso applicabile all'attività di analisi delle FIU, che non supera i dieci giorni lavorativi. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo qualora, a norma del diritto nazionale, le FIU svolgano funzioni di rintracciamento, sequestro, congelamento o confisca dei proventi di reato. Qualora sia stabilito un periodo di sospensione o di rifiuto del consenso più lungo, gli Stati membri provvedono affinché le FIU esercitino la loro funzione nel rispetto di adeguate garanzie nazionali, quali la possibilità per la persona la cui operazione è stata sospesa di contestare tale sospensione in sede giurisdizionale.
Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia conferita la facoltà di revocare la sospensione o il rifiuto del consenso in qualsiasi momento qualora concludano che la sospensione o il rifiuto del consenso non è più necessaria per soddisfare gli obiettivi stabiliti al terzo comma.
Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia conferita la facoltà di sospendere o rifiutare il consenso di cui al presente paragrafo su richiesta della FIU di un altro Stato membro.
2. In presenza del sospetto che un conto bancario o di pagamento, un conto di cripto-attività o un rapporto d'affari siano collegati ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri provvedono affinché alla FIU sia conferita la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere l'uso di tale conto o sospendere il rapporto d'affari allo scopo di valutare se il sospetto sia confermato e, in caso affermativo, comunicare i risultati delle analisi alle pertinenti autorità competenti per consentire l'adozione di misure appropriate.
Gli Stati membri stabiliscono il periodo di sospensione applicabile all'attività di analisi delle FIU, che non supera i cinque giorni lavorativi. Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo qualora, a norma del diritto nazionale, le FIU svolgano funzioni di rintracciamento, sequestro, congelamento o confisca dei proventi di reato. Qualora sia stabilito un periodo di sospensione più lungo, gli Stati membri provvedono affinché le FIU esercitino la loro funzione nel rispetto di adeguate garanzie nazionali, quali la possibilità per la persona il cui conto bancario o di pagamento, conto di cripto-attività o rapporto d'affari è sospeso di contestare tale sospensione in sede giurisdizionale.
Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia conferita la facoltà di revocare la sospensione in qualsiasi momento qualora concludano che la sospensione non è più necessaria per soddisfare gli obiettivi stabiliti al primo comma.
Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia conferita la facoltà di sospendere l’uso di un conto o di sospendere un rapporto d'affari di cui al presente paragrafo su richiesta della FIU di un altro Stato membro.
3. L'applicazione della sospensione o del rifiuto del consenso in conformità del presente articolo non comporta responsabilità di alcun tipo per la FIU o i suoi amministratori o dipendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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