Art. 26 · Avvisi ai soggetti obbligati

Art. 26

Avvisi ai soggetti obbligati

In vigore dal 31 mag 2024
Avvisi ai soggetti obbligati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU siano in grado di avvisare i soggetti obbligati in merito alle informazioni che sono pertinenti per l’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/1624. Tali informazioni comprendono: a) i tipi di operazioni o attività che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo; b) le persone specifiche che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo; c) le area geografiche specifiche che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo. 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono applicati per un periodo stabilito dal diritto nazionale, non superiore a sei mesi. 3.   Le FIU forniscono su base annuale ai soggetti obbligati informazioni strategiche su tipologie, indicatori di rischio e tendenze in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
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