Art. 25

Incarico per il monitoraggio di transazioni o attività

In vigore dal 31 mag 2024
Incarico per il monitoraggio di transazioni o attività Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia conferito il potere di incaricare i soggetti obbligati di monitorare, per un periodo specificato dalla FIU, le operazioni o le attività effettuate tramite uno o più conti bancari o di pagamento o conti di cripto-attività o altri rapporti d'affari gestiti dal soggetto obbligato per persone che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le FIU siano autorizzate a incaricare il soggetto obbligato di riferire in merito ai risultati del monitoraggio. Gli Stati membri provvedono affinché a tali FIU sia conferita la facoltà di imporre tali misure di monitoraggio di cui al presente articolo su richiesta della FIU di un altro Stato membro.
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