Art. 23

Comunicazione delle informazioni ai supervisori

In vigore dal 31 mag 2024
Comunicazione delle informazioni ai supervisori 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU forniscano ai supervisori, spontaneamente o su richiesta, informazioni che possono essere pertinenti ai fini della supervisione a norma del capo IV, comprese almeno le informazioni riguardanti: a) la qualità e la quantità delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati; b) la qualità e la tempestività delle risposte fornite dai soggetti obbligati alle richieste della FIU a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624; c) i risultati pertinenti delle analisi strategiche effettuate a norma dell', paragrafo 3, lettera b), della presente direttiva, nonché tutte le informazioni pertinenti sul riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, sulle tendenze e sui metodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresi i rischi geografici, transfrontalieri ed emergenti. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU notifichino ai supervisori ogniqualvolta le informazioni in loro possesso indichino potenziali violazioni da parte dei soggetti obbligati dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113. 3.   Salvo ove strettamente necessario ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite dalle FIU a norma del presente articolo non contengano informazioni su specifiche persone fisiche o giuridiche né casi riguardanti persone fisiche o giuridiche oggetto di analisi o indagini in corso o che possano portare all'identificazione di persone fisiche o giuridiche.
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