Art. 19
Istituzione della FIU
In vigore dal 31 mag 2024
Istituzione della FIU
1. Ciascuno Stato membro istituisce una FIU per prevenire, individuare e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
2. La FIU è l'unità centrale nazionale unica responsabile per la ricezione e l'analisi delle segnalazioni trasmesse dai soggetti obbligati a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1624, delle segnalazioni trasmesse dai soggetti obbligati a norma dell', e dell', paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento, e eventuali altre informazioni collegate al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo, comprese le informazioni trasmesse dalle autorità doganali a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1672, nonché le informazioni trasmesse dalle autorità di supervisione o da altre autorità.
3. La FIU ha la responsabilità di comunicare alle pertinenti autorità competenti i risultati delle sue analisi e qualsiasi altra informazione qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. Essa può acquisire informazioni ulteriori dai soggetti obbligati.
La funzione di analisi finanziaria della FIU consiste nel seguente:
a)
un'analisi operativa incentrata su singoli casi e ambiti specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, in ordine di priorità in base al rischio, al tipo e al volume delle informazioni ricevute e dell'uso cui esse sono preordinate dopo la comunicazione;
b)
un'analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la relativa evoluzione.
4. Ogni FIU è autonoma e operativamente indipendente, il che significa che ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e comunicare, conformemente al paragrafo 3, informazioni specifiche. È esente da indebite influenze o ingerenze politiche, governative o del settore.
Quando la FIU è ubicata all'interno della struttura esistente di un'altra autorità, le funzioni fondamentali della FIU sono indipendenti e operativamente separate dalle altre funzioni dell'autorità ospitante.
5. Gli Stati membri dotano le FIU di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. Le FIU sono in grado di ottenere e impiegare le risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
6. Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle rispettive FIU sia soggetto a obblighi di segreto professionale equivalenti a quelli di cui all' e mantenga standard professionali elevati, anche in materia di protezione dei dati, e sia di elevata integrità e adeguatamente qualificato in relazione al trattamento etico degli insiemi di big data. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di procedure per prevenire e gestire i conflitti di interessi.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di norme che disciplinano la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di canali sicuri e protetti per comunicare e scambiare informazioni per via elettronica con le autorità competenti e i soggetti obbligati.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU siano in grado di concludere accordi con altre autorità nazionali competenti a norma dell' sullo scambio di informazioni.
10. Entro il 10 luglio 2028, l'AMLA emana orientamenti indirizzati alle FIU sugli aspetti seguenti:
a)
le misure da mettere in atto per preservare l'indipendenza e l'autonomia operativa della FIU, comprese le misure volte ad evitare che i conflitti di interessi compromettano la sua indipendenza e autonomia operativa;
b)
la natura, le caratteristiche e gli obiettivi dell'analisi operativa e strategica;
c)
strumenti e metodi per l'utilizzo e il controllo incrociato delle informazioni finanziarie, amministrative e investigative cui le FIU hanno accesso; e
d)
le pratiche e le procedure per l'esercizio della sospensione o del rifiuto del consenso a un'operazione e per la sospensione o il controllo di un conto o di un rapporto d'affari a norma degli .
Storico versioni
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