Art. 20

Responsabile dei diritti fondamentali

In vigore dal 31 mag 2024
Responsabile dei diritti fondamentali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU designino un responsabile dei diritti fondamentali, che può essere un membro del loro personale in organico. 2.   Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i compiti seguenti: a) fornire consulenza al personale della FIU in merito a qualsiasi attività svolta dalla FIU qualora il responsabile dei diritti fondamentali lo ritenga necessario o su richiesta del personale, senza ostacolare o ritardare tali attività; b) promuovere e monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte delle FIU; c) fornire pareri non vincolanti sulla conformità delle attività delle FIU ai diritti fondamentali; d) informare il capo della FIU in merito a possibili violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività della FIU. 3.   La FIU garantisce che il responsabile dei diritti fondamentali non riceva alcuna istruzione in merito all'esercizio dei compiti del responsabile dei diritti fondamentali.
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