Art. 21

Accesso alle informazioni

In vigore dal 31 mag 2024
Accesso alle informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU, indipendentemente dal loro status organizzativo, abbiano accesso alle informazioni di cui necessitano per svolgere i loro compiti, comprese le informazioni finanziarie, amministrative e investigative. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive FIU dispongano almeno: a) dell'accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie seguenti: i) le informazioni contenute nei meccanismi automatici centralizzati nazionali a norma dell'; ii) le informazioni fornite dai soggetti obbligati, comprese le informazioni relative ai trasferimenti di fondi quali definiti all', punto 9), del regolamento (UE) 2023/1113 e ai trasferimenti di cripto-attività quali definiti all', punto 10), di tale regolamento; iii) le informazioni su ipoteche e prestiti; iv) le informazioni contenute nelle banche dati nazionali sulle valute e sui cambi; v) le informazioni su titoli; b) dell'accesso immediato e diretto alle informazioni amministrative seguenti: i) i dati fiscali, compresi quelli detenuti dalle autorità fiscali e tributarie e i dati ottenuti a norma dell', paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (40); ii) le informazioni sulle procedure di appalto per beni o servizi o sulle concessioni; iii) le informazioni provenienti dal SIRCB di cui all', nonché dai registri immobiliari nazionali o dai sistemi elettronici di reperimento dei dati e i registri fondiari e catastali; iv) le informazioni di cui ai registri anagrafici nazionali delle persone fisiche; v) le informazioni di cui ai registri nazionali dei passaporti e dei visti; vi) le informazioni di cui alle banche dati sui viaggi transfrontalieri; vii) le informazioni di cui alle banche dati commerciali, compresi i registri delle imprese e le banche dati delle persone politicamente esposte; viii) le informazioni di cui ai registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto; ix) le informazioni di cui ai registri nazionali della sicurezza sociale; x) i dati doganali, compresi i trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante; xi) le informazioni di cui ai registri nazionali delle armi; xii) le informazioni di cui ai registri nazionali dei titolari effettivi; xiii) i dati disponibili attraverso l'interconnessione dei registri centrali a norma dell', paragrafo 19; xiv) le informazioni di cui ai registri delle organizzazioni senza scopo di lucro; xv) le informazioni detenute dalle autorità nazionali di regolamentazione e dai supervisori del settore finanziario, conformemente all' e all', paragrafo 2; xvi) le banche dati contenenti dati sullo scambio di quote di emissioni di CO2 istituite a norma del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (41); xvii) le informazioni sui bilanci annuali delle società; xviii) i registri nazionali relativi a migrazione e immigrazione; xix) le informazioni in possesso dei tribunali commerciali; xx) le informazioni conservate nelle banche dati dei fallimenti e in possesso dei curatori fallimentari; xxi) le informazioni sui fondi e altri beni congelati o bloccati a seguito di sanzioni finanziarie mirate; c) dell'accesso diretto o indiretto alle informazioni investigative seguenti: i) qualsiasi tipo di informazioni o dati che sono già detenuti dalle autorità competenti nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento di reati; ii) qualsiasi tipo di informazioni o dati che sono detenuti da autorità pubbliche o da soggetti privati nel contesto della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine o del perseguimento dei reati e che siano accessibili alle autorità competenti senza l'adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale. Le informazioni di cui alla lettera c) del primo comma comprendono casellari giudiziari, informazioni su indagini, informazioni sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische. Gli Stati membri possono autorizzare, caso per caso, la limitazione dell'accesso alle informazioni investigative di cui alla lettera c) del primo comma, qualora la comunicazione di tali informazioni possa compromettere un'indagine in corso. 2.   L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è considerato diretto e immediato se le informazioni sono contenute in una banca dati informatica, un registro o un sistema di reperimento dei dati dai quali la FIU può estrarre le informazioni senza alcuna fase intermedia, o se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i soggetti o le autorità che detengono le informazioni le forniscono rapidamente alle FIU; e b) nessun soggetto, autorità o terzo è in grado di interferire con i dati richiesti o con le informazioni da fornire. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove possibile, alla FIU sia concesso l'accesso diretto alle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). Nei casi in cui alla FIU è accordato un accesso indiretto alle informazioni, il soggetto o l'autorità che detiene le informazioni richieste le fornisce tempestivamente. 4.   Nell'ambito delle sue funzioni, ciascuna FIU può richiedere, ottenere e utilizzare informazioni da qualsiasi soggetto obbligato per espletare le proprie funzioni a norma dell', paragrafo 3, della presente direttiva, anche se non è stata trasmessa alcuna segnalazione preventiva a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), o dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624. I soggetti obbligati non sono tenuti a soddisfare le richieste di informazioni presentate a norma del presente paragrafo se esse riguardano informazioni ottenute nelle situazioni di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento.
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