Art. 22

Risposte alle richieste di informazioni

In vigore dal 31 mag 2024
Risposte alle richieste di informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU siano in grado di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni, che sono motivate da preoccupazioni relative al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo, da parte delle autorità competenti di cui all', paragrafo 1, punto 44), lettere c) e d), del regolamento (UE) 2024/1624 nei rispettivi Stati membri, qualora tali informazioni siano già in possesso della FIU e siano necessarie caso per caso. La decisione di comunicare le informazioni spetta alla FIU. Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU non è tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni. In tali casi, la FIU fornisce i motivi per iscritto all'autorità richiedente. 2.   Le autorità competenti forniscono un riscontro alla FIU in merito all'uso fatto e all'utilità delle informazioni fornite a norma del presente articolo e dell', paragrafo 3, nonché all'esito delle azioni intraprese e delle indagini svolte sulla base di tali informazioni. Tale riscontro è fornito quanto prima e in ogni caso, in forma aggregata, almeno una volta all'anno, in modo da consentire alla FIU di migliorare la sua funzione di analisi operativa.
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