Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 mag 2024
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) «supervisore del settore finanziario»: un supervisore incaricato degli enti creditizi e degli enti finanziari; 2) «supervisore del settore non finanziario»: un supervisore incaricato del settore non finanziario; 3) «settore non finanziario»: i soggetti obbligati elencati all', punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624. 4) «soggetto obbligato»: una persona fisica o giuridica elencata all' del regolamento (UE) 2024/1624 che non è esentata a norma dell’ o 7 di tale regolamento; 5) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui si trova la sede legale del soggetto obbligato o, se il soggetto obbligato non ha una sede legale, Stato membro in cui si trova la sua sede centrale; 6) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, nel quale il soggetto obbligato gestisce uno stabilimento, come una filiazione o una succursale, o dove il soggetto obbligato opera in regime di libera prestazione di servizi attraverso un'infrastruttura. 7) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all', punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) e autorità competenti quali definite all', paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio (35); 8) «collegio di supervisione AML/CFT»: una struttura permanente per la cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della supervisione di un gruppo o di un soggetto che opera in uno Stato membro ospitante o paese terzo; 9) «progetto di misura nazionale»: il testo di un atto, sotto qualsiasi forma, che una volta adottato avrà effetti giuridici e che si trova in una fase di preparazione nella quale possono ancora essere apportate modifiche sostanziali; 10) «conto titoli»: un conto titoli quale definito all', paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (36); 11) «titoli»: gli strumenti finanziari quali definiti all', paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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