Art. 4
Obblighi relativi a determinati prestatori di servizi
In vigore dal 31 mag 2024
Obblighi relativi a determinati prestatori di servizi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni, nonché i prestatori di servizi relativi a società o trust, dispongano di una licenza o siano registrati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soggetti a obblighi minimi di registrazione che ne consentano l'identificazione da parte dei supervisori.
Il primo comma non si applica se i soggetti obbligati diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggetti a obblighi di licenza o di registrazione in virtù di altri atti giuridici dell'Unione o di norme nazionali che disciplinano l'accesso alla professione o la subordinano a obblighi di licenza o di registrazione che ne consentono l'identificazione da parte dei supervisori.
Storico versioni
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