Art. 3

Identificazione dei settori esposti a livello nazionale

In vigore dal 31 mag 2024
Identificazione dei settori esposti a livello nazionale 1.   Qualora rilevi che, oltre ai soggetti obbligati, anche soggetti operanti in altri settori sono esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, uno Stato membro può decidere di applicare tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624 a tali soggetti aggiuntivi. 2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di applicare tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624 a soggetti operanti in altri settori. Tale notifica è corredata di: a) una giustificazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla base di tale intenzione; b) una valutazione dell'impatto che tale applicazione avrà sulla fornitura di servizi nel mercato interno; c) gli obblighi del regolamento (UE) 2024/1624 che lo Stato membro intende applicare a tali soggetti; d) il testo dei progetti di misure nazionali, nonché qualsiasi aggiornamento, a condizione che lo Stato membro abbia alterato significativamente la portata, il contenuto o l'attuazione di tali misure notificate. 3.   Gli Stati membri rinviano l'adozione delle misure nazionali per sei mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. Il rinvio di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica nei casi in cui la misura nazionale mira ad affrontare una minaccia grave e attuale di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tal caso, la notifica di cui al paragrafo 2 è corredata di una motivazione che illustri il motivo per cui lo Stato membro non rinvierà l'adozione. 4.   Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, la Commissione, previa consultazione dell'Autorità per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AMLA) istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 formula un parere circostanziato per stabilire se la misura prevista: a) sia idonea a far fronte ai rischi individuati dallo Stato membro, in particolare per quanto riguarda la questione se tali rischi riguardino il mercato interno; b) possa creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o dei capitali o alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nell'ambito del mercato interno che non sono proporzionati ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che la misura si propone di mitigare. Il parere circostanziato di cui al primo comma indica inoltre se la Commissione intende proporre un'azione a livello dell'Unione. 5.   Se la Commissione non ritiene opportuno proporre un'azione a livello dell'Unione, lo Stato membro interessato, entro due mesi dal ricevimento del parere circostanziato di cui al paragrafo 4, riferisce alla Commissione in merito all'azione che propone a tale riguardo. La Commissione commenta l'azione proposta dallo Stato membro. 6.   Qualora la Commissione comunichi la propria intenzione di proporre un'azione a livello dell'Unione conformemente al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottare le misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), tranne quando tali misure nazionali sono intese a far fronte a una minaccia grave e attuale in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 7.   Qualora al 9 luglio 2024 gli Stati membri abbiano già applicato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 a settori diversi dai soggetti obbligati, essi possono applicare tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624 a tali settori. Entro il 10 gennaio 2028, gli Stati membri notificano alla Commissione i settori individuati a livello nazionale a norma del primo comma del presente paragrafo cui si applicano gli obblighi del regolamento (UE) 2024/1624, corredando tale notifica con una giustificazione dell'esposizione di tali settori ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Entro sei mesi da tale notifica, la Commissione, previa consultazione dell'AMLA, formula un parere circostanziato a norma del paragrafo 4. Qualora la Commissione non ritenga opportuno proporre un'azione a livello dell'Unione, si applica il paragrafo 5. 8.   Entro il 10 luglio 2028 e successivamente ogni anno, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco consolidato dei settori ai quali gli Stati membri hanno deciso di applicare tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1640:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo