Art. 6
Controlli sugli alti dirigenti e sui titolari effettivi di determinati soggetti obbligati
In vigore dal 31 mag 2024
Controlli sugli alti dirigenti e sui titolari effettivi di determinati soggetti obbligati
1. Gli Stati membri impongono ai supervisori di verificare che gli alti dirigenti dei soggetti obbligati di cui all', paragrafi 1 e 2, nonché società di partecipazione miste finanziarie, e i titolari effettivi di tali soggetti soddisfino requisiti di onorabilità e agiscano con onestà e integrità. Gli alti dirigenti di tali soggetti possiedono inoltre le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le loro funzioni.
2. Per quanto riguarda i soggetti obbligati di cui all', punto 3, lettere a), b), d), e). f) e da h) a o), del regolamento (UE) 2024/1624, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori adottino le misure necessarie per impedire che le persone condannate per riciclaggio, i reati presupposto o finanziamento del terrorismo o i loro complici siano accreditati professionalmente, svolgano una funzione di alto dirigente in tali soggetti obbligati o ne siano i titolari effettivi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori verifichino, in funzione del rischio, se gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 continuano a essere soddisfatti. In particolare, i supervisori verificano se gli alti dirigenti dei soggetti obbligati di cui paragrafo 1 soddisfano requisiti di onorabilità, agiscono con onestà e integrità e se possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni nei casi in cui vi siano fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione di riciclaggio o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, o qualora vi sia un aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo presso un soggetto obbligato.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori abbiano il potere di chiedere che le persone condannate per riciclaggio, per i relativi reati presupposto associati o per finanziamento del terrorismo siano sollevate dall'alta dirigenza dei soggetti obbligati di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori abbiano il potere di rimuovere gli alti dirigenti dei soggetti obbligati di cui al paragrafo 1, che secondo il loro giudizio non soddisfano requisiti di onorabilità, non agiscono con onestà e integrità o non possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le loro funzioni, o di imporre loro un'interdizione temporanea.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori abbiano il potere di dissociare persone condannate per riciclaggio, per i relativi reati presupposto associati pertinenti o per finanziamento del terrorismo che sono titolari effettivi di un soggetto obbligato di cui ai paragrafi 1 e 2, da soggetti obbligati, anche conferendo ai supervisori il potere di chiedere la cessione della partecipazione in soggetti obbligati da parte di tali titolari effettivi.
6. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al diritto nazionale, i supervisori o qualsiasi altra autorità competente a livello nazionale a valutare gli obblighi applicabili alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo verifichino la banca data centrale AML/CFT a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1620 e l'esistenza o meno di una condanna pertinente nel casellario giudiziario della persona interessata. Ogni scambio di informazioni a tal fine avviene conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI e alla decisione 2009/316/GAI, così come attuate nel diritto nazionale.
7. Gli Stati membri assicurano che le decisioni adottate dai supervisori a norma del presente articolo siano soggette a effettive procedure di ricorso, anche giurisdizionale.
8. Entro il 10 luglio 2029, l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:
a)
i criteri per valutare i requisiti di onorabilità e di onestà e integrità di cui al paragrafo 1;
b)
i criteri per valutare le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1;
c)
l'applicazione coerente, da parte dei supervisori, del potere loro conferito a norma del presente articolo.
Nell'elaborare gli orientamenti di cui al primo comma, l'AMLA tiene conto delle specificità di ciascun settore in cui operano i soggetti obbligati.
9. Gli Stati membri applicano il presente articolo in relazione ai soggetti obbligati di cui all’, punto 3, lettere n) e o), del regolamento (UE) 2024/1624 dal 10 luglio 2029.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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