Art. 67

Obblighi di segreto professionale

In vigore dal 31 mag 2024
Obblighi di segreto professionale 1.   Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto dei supervisori e delle autorità pubbliche di cui all', nonché ai revisori dei conti o agli esperti incaricati da tali supervisori o autorità, l'obbligo di rispettare il segreto professionale. Fatti salvi i casi oggetto di indagini e azioni penali secondo il diritto dell'Unione e nazionale e le informazioni fornite alle FIU a norma degli , le informazioni riservate che le persone di cui al primo comma ricevono nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva possono essere divulgate solo in forma sommaria o globale, in modo tale che non si possano individuare i singoli soggetti obbligati. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non osta allo scambio di informazioni tra: a) i supervisori, sia all'interno di uno Stato membro che in Stati membri diversi, compresa l'AMLA quando agisce in qualità di supervisore o le autorità pubbliche di cui all' della presente direttiva; b) i supervisori, nonché le autorità pubbliche di cui all' della presente direttiva e le FIU; c) i supervisori, nonché le autorità pubbliche di cui all' della presente direttiva e le autorità competenti di cui all', paragrafi 1, punto 44), lettere c) e d), del regolamento (UE) 2024/1624; d) i supervisori del settore finanziario e le autorità preposte alla vigilanza degli enti creditizi e finanziari ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione relativi alla vigilanza degli enti creditizi e degli enti finanziari, inclusa la BCE quando agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'interno di uno Stato membro o in Stati membri diversi. Ai fini della lettera c) del presente paragrafo, lo scambio di informazioni è soggetto agli obblighi di segreto professionale di cui al paragrafo 1. 3.   Le autorità e gli organi di autoregolamentazione che ricevono informazioni riservate a norma del paragrafo 2 utilizzano tali informazioni soltanto: a) nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva o di altri atti giuridici dell’Unione nell'ambito dell'AML/CFT, della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi e sugli enti finanziari, compresa l'imposizione di sanzioni; b) nel ricorso avverso una decisione dell'autorità o dell'organo di autoregolamentazione, anche nell'ambito di procedimenti giudiziari; c) nell'ambito di procedimenti giudiziari avviati a norma di disposizioni speciali previste dal diritto dell'Unione e adottate nell'ambito della presente direttiva o della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi e sugli enti finanziari.
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