Art. 74

Modifiche della direttiva (UE) 2015/849

In vigore dal 31 mag 2024
Modifiche della direttiva (UE) 2015/849 La direttiva (UE) 2015/849 è modificata come segue: 1) All’, paragrafo (5), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «5.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso: a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione; b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela conformemente al capo II; c) a qualsiasi persona od organizzazione che ha dimostrato un interesse legittimo. Le persone o le organizzazioni di cui al primo comma, lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e all’anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura e all’entità dell’interesse beneficiario detenuto.» ; 2) All', paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «4.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine siano accessibili in ogni caso: a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione; b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II; c) a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva. Le informazioni accessibili alle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma, lettera c), comprendono il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l’entità dell’interesse beneficiario detenuto.»
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