Art. 74
Modifiche della direttiva (UE) 2015/849
In vigore dal 31 mag 2024
Modifiche della direttiva (UE) 2015/849
La direttiva (UE) 2015/849 è modificata come segue:
1)
All’, paragrafo (5), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
a)
alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
b)
ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela conformemente al capo II;
c)
a qualsiasi persona od organizzazione che ha dimostrato un interesse legittimo.
Le persone o le organizzazioni di cui al primo comma, lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e all’anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura e all’entità dell’interesse beneficiario detenuto.»
;
2)
All', paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
«4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine siano accessibili in ogni caso:
a)
alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
b)
ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
c)
a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Le informazioni accessibili alle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma, lettera c), comprendono il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l’entità dell’interesse beneficiario detenuto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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