Art. 17

Atti di esecuzione per l'interconnessione dei registri

In vigore dal 31 mag 2024
Atti di esecuzione per l'interconnessione dei registri 1.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie a provvedere all'interconnessione dei registri centrali degli Stati membri conformemente all', paragrafo 19, per quanto riguarda: a) la specifica tecnica che definisce i dati tecnici necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati; b) i criteri comuni in base ai quali le informazioni relative alla titolarità effettiva sono disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, in funzione del livello di accesso accordato dagli Stati membri; c) i dettagli tecnici riguardanti il modo in cui rendere disponibili le informazioni sui titolari effettivi; d) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri centrali; e) le modalità tecniche di attuazione dei diversi tipi di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva conformemente agli della presente direttiva, compresa l'autenticazione degli utenti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014; f) le modalità di pagamento qualora l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva sia soggetto al pagamento di un corrispettivo a norma dell', paragrafo 4, e dell’, paragrafo 12, tenendo conto dei sistemi di pagamento disponibili quali le operazioni di pagamento a distanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie a provvedere all'interconnessione dei meccanismi automatici centralizzati degli Stati membri di cui all', paragrafo 6, per quanto riguarda: a) la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione elettronica ai fini del SIRCB; b) la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione; c) le specifiche tecniche che definiscono la sicurezza dei dati, le garanzie in materia di protezione dei dati, l'uso e la protezione delle informazioni consultabili e accessibili mediante il SIRCB; d) i criteri comuni in base ai quali le informazioni sui conti bancari sono consultabili attraverso il SIRCB; e) i dettagli tecnici riguardanti il modo in cui le informazioni sono messe a disposizione attraverso il SIRCB, compresa l'autenticazione degli utenti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014; f) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal SIRCB. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto della tecnologia e delle prassi consolidate. La Commissione garantisce che lo sviluppo e la gestione del SIRCB non comportino costi superiori a quanto assolutamente necessario per l'attuazione della presente direttiva.
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