Art. 13

Procedura per la verifica e il riconoscimento reciproco di un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva

In vigore dal 31 mag 2024
Procedura per la verifica e il riconoscimento reciproco di un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali di cui all' adottino misure per verificare l'esistenza dell'interesse legittimo di cui all' sulla base di documenti, informazioni e dati ricevuti dalla persona fisica o giuridica che chiede l'accesso al registro centrale («richiedente») e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui dispongono a norma dell', paragrafo 3. 2.   L'esistenza di un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva è determinata prendendo in considerazione: a) la funzione o la professione del richiedente; e b) ad eccezione delle persone di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), il legame con gli specifici soggetti giuridici o istituti giuridici in merito ai quali si chiedono le informazioni. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'accesso alle informazioni sia richiesto da una persona il cui interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva nell'ambito di una delle categorie di cui all', paragrafo 2, primo comma, sia già stato verificato dal registro centrale di un altro Stato membro, la verifica della condizione di cui alla lettera a) del paragrafo precedente sia soddisfatta acquisendo la prova dell'interesse legittimo rilasciata dal registro di tale altro Stato membro. Gli Stati membri possono applicare la procedura di cui al primo comma del presente paragrafo alle categorie supplementari individuate da altri Stati membri a norma dell', paragrafo 2, secondo comma. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali verifichino l'identità dei richiedenti a ogni accesso. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili procedure sufficienti per la verifica dell'identità del richiedente, anche consentendo l'uso dei mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (39). 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché i registri centrali predispongano meccanismi per consentire l'accesso ripetuto alle persone aventi un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva senza che sia necessario valutarne la funzione o la professione ogniqualvolta accedono alle informazioni. 6.   A partire dal 10 novembre 2026 gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali effettuino la verifica di cui al paragrafo 1 e forniscano una risposta al richiedente entro 12 giorni lavorativi. In deroga al primo comma, qualora vi sia un numero improvvisamente elevato di richieste di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma del presente articolo, il termine per fornire una risposta al richiedente può essere prorogato di 12 giorni lavorativi. Se alla scadenza della proroga il numero di richieste ricevute continua a essere elevato, tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 giorni lavorativi. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi proroga di cui al secondo comma. Qualora gli organismi responsabili dei registri centrali decidano di concedere l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, rilasciano un certificato che concede l’accesso per tre anni. Gli organismi responsabili dei registri centrali rispondono a qualsiasi richiesta successiva di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte della stessa persona entro sette giorni lavorativi. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri respingono una richiesta di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva solo per uno dei motivi seguenti: a) il richiedente non ha fornito le informazioni o i documenti necessari a norma del paragrafo 1; b) non è stato dimostrato l’interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva; c) se, sulla base delle informazioni in suo possesso, l’organismo responsabile del registro centrale nutre ragionevoli preoccupazioni che le informazioni non saranno utilizzate per gli scopi per i quali sono state richieste o che saranno utilizzate per scopi non connessi alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo; d) si applicano una o più situazioni di cui all'; e) nei casi di cui al paragrafo 3, l'interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva concesso dal registro centrale di un altro Stato membro non si estende agli scopi per i quali sono chieste le informazioni; f) se il richiedente si trova in un paese terzo e rispondere alla richiesta di accesso alle informazioni non sarebbe conforme alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali prendano in considerazione la possibilità di chiedere al richiedente informazioni o documenti supplementari prima di respingere una domanda di accesso per i motivi di cui al primo comma, lettere a), b), c) ed e). Qualora gli organismi responsabili dei registri centrali richiedano informazioni supplementari, il termine per fornire una risposta è prorogato di sette giorni. 8.   Qualora gli organismi responsabili dei registri centrali rifiutino di fornire l'accesso alle informazioni a norma del paragrafo 7, gli Stati membri esigono che i registri informino il richiedente dei motivi del rifiuto e del suo diritto di ricorso. L’organismo responsabile del registro centrale documenta le misure adottate per valutare la richiesta e ottenere informazioni supplementari a norma del paragrafo 7, secondo comma. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali possano revocare l'accesso qualora uno dei motivi di cui al paragrafo 7 emerga o sia divenuto noto all'organismo responsabile del registro centrale dopo la concessione dell'accesso, anche, se del caso, sulla base della revoca dell'accesso da parte di un registro centrale di un altro Stato membro. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché esistano mezzi di ricorso giurisdizionali o amministrativi per impugnare il rifiuto o la revoca dell'accesso a norma del paragrafo 7. 10.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali possano ripetere la verifica della funzione o della professione di cui al paragrafo 2, lettera a), a intervalli di tempo e in ogni caso non prima di 12 mesi dalla concessione dell'accesso, tranne se l'organismo responsabile del registro centrale ha fondati motivi per ritenere che l'interesse legittimo non esista più. 11.   Gli Stati membri impongono alle persone cui è stato concesso l'accesso a norma del presente articolo di notificare all'organismo responsabile del registro centrale i cambiamenti che possono determinare la cessazione di un interesse legittimo valido, compresi cambiamenti relativi alla loro professione o occupazione. 12.   Gli Stati membri possono scegliere di mettere a disposizione dei richiedenti le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei loro registri centrali dietro pagamento di un corrispettivo, limitato a quanto strettamente necessario per coprire i costi per garantire la qualità delle informazioni contenute in tali registri e mettere a disposizione le informazioni. Tali corrispettivi sono stabiliti in modo tale da non compromettere l'effettivo accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.
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