Art. 11
Norme generali relative all'accesso ai registri dei titolari effettivi da parte delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati
In vigore dal 31 mag 2024
Norme generali relative all'accesso ai registri dei titolari effettivi da parte delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano accesso immediato, non filtrato, diretto e libero alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all' senza allertare il soggetto giuridico o l'istituto giuridico interessato.
2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è concesso:
a)
alle autorità competenti;
b)
agli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione a norma dell';
c)
alle autorità fiscali;
d)
alle autorità nazionali cui sono attribuite responsabilità in materia attuazione delle misure restrittive dell'Unione di cui ai pertinenti regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 TFUE;
e)
all'AMLA ai fini delle analisi congiunte a norma dell' della presente direttiva e dell' del regolamento (UE) 2024/1620;
f)
all'EPPO;
g)
all'OLAF;
h)
a Europol ed Eurojust quando forniscono sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'adottare misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/1624, i soggetti obbligati abbiano accesso tempestivo alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all' della presente direttiva.
4. Gli Stati membri possono scegliere di mettere a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei loro registri centrali dietro pagamento di un corrispettivo, limitato a quanto strettamente necessario per coprire i costi per garantire la qualità delle informazioni contenute nei registri centrali e mettere a disposizione le informazioni. Tali corrispettivi sono stabiliti in modo tale da non compromettere l'effettivo accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.
5. Entro il 10 ottobre 2026, gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione e le categorie di soggetti obbligati cui è stato concesso l'accesso ai registri centrali e il tipo di informazioni a disposizione dei soggetti obbligati. Gli Stati membri aggiornano tale notifica quando intervengono eventuali modifiche nell'elenco delle autorità competenti o nelle categorie di soggetti obbligati o nella portata dell'accesso accordato ai soggetti obbligati. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri le informazioni sull'accesso delle autorità competenti e dei soggetti obbligati, così come le eventuali modifiche pertinenti.
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