Art. 12

Norme specifiche di accesso ai registri dei titolari effettivi per le persone aventi un interesse legittimo

In vigore dal 31 mag 2024
Norme specifiche di accesso ai registri dei titolari effettivi per le persone aventi un interesse legittimo 1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di dimostrare un interesse legittimo nella prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo abbia accesso alle seguenti informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici contenute nei registri centrali interconnessi di cui all', senza allertare il soggetto giuridico o l'istituto giuridico interessato: a) il nome del titolare effettivo; b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo; c) il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo; d) per i titolari effettivi di soggetti giuridici, la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto; e) per i titolari effettivi di trust espressi o istituti giuridici affini, la natura dell’interesse beneficiario. Oltre alle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, lettere a), b) ed e), abbiano accesso anche alle informazioni storiche concernenti la titolarità effettiva del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico, compresi i soggetti giuridici o gli istituti giuridici che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque anni precedenti, nonché a una descrizione dell'assetto proprietario o di controllo. L'accesso a norma del presente paragrafo è concesso per via elettronica. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche e giuridiche in grado di dimostrare un interesse legittimo possano accedere alle informazioni anche in altri formati se non possono utilizzare mezzi elettronici. 2.   Si considera che le persone fisiche o giuridiche seguenti abbiano un interesse legittimo ad accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1: a) persone che agiscono a fini giornalistici, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di espressione nei media, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; b) organizzazioni della società civile, compresi le organizzazioni non governative e il mondo accademico, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; c) persone fisiche o giuridiche che possono eseguire un'operazione con un soggetto giuridico o un istituto giuridico e che desiderano prevenire qualsiasi connessione tra tale operazione e il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; d) soggetti cui si applicano gli obblighi in materia di AML/CFT in paesi terzi, a condizione che possano dimostrare la necessità di accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1 in relazione a un soggetto giuridico o un istituto giuridico per eseguire l'adeguata verifica della clientela nei confronti di un cliente o potenziale cliente a norma degli obblighi in materia di AML/CFT in tali paesi terzi; e) omologhi di paesi terzi delle autorità competenti dell'Unione in materia di AML/CFT, a condizione che possano dimostrare la necessità di accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1 in relazione a un soggetto giuridico o un istituto giuridico per svolgere i loro compiti nell'ambito dei quadri AML/CFT di tali paesi terzi nel contesto di un caso specifico; f) autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della direttiva (UE) 2017/1132, in particolare le autorità incaricate dell'iscrizione delle società nel registro di cui all' di tale direttiva, e le autorità dello Stato membro incaricato di controllare la legalità delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni delle società di capitali a norma del titolo II di tale direttiva; g) autorità del programma individuate dagli Stati membri a norma dell' del regolamento (UE) 2021/1060, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione; h) autorità pubbliche che attuano il dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, in relazione ai beneficiari nell'ambito del dispositivo; i) autorità pubbliche degli Stati membri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto nell'ambito della procedura di appalto pubblico; j) fornitori di prodotti AML/CFT, rigorosamente nella misura in cui i prodotti sviluppati sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 o contenenti tali informazioni siano forniti solo ai clienti che sono soggetti obbligati o autorità competenti, a condizione che tali fornitori possano dimostrare la necessità di accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1 nel contesto di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente. Oltre alle categorie di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché sia concesso, caso per caso, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva anche ad altre persone in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. 3.   Entro il 10 luglio 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione: a) l'elenco delle autorità pubbliche autorizzate a consultare le informazioni sulla titolarità effettiva a norma del paragrafo 2, lettere f), g) e h), e delle autorità pubbliche o delle categorie di autorità pubbliche autorizzate a consultare le informazioni sulla titolarità effettiva a norma del paragrafo 2, lettera i); b) qualsiasi ulteriore categoria di persone per le quali è stato accertato un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva identificate a norma del paragrafo 2, secondo comma. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica o aggiunta alle categorie di cui al primo comma senza indugio e in ogni caso entro un mese dal loro verificarsi. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i registri centrali tengano traccia delle persone che accedono alle informazioni a norma del presente articolo e siano in grado di divulgarle ai titolari effettivi in caso di richiesta a norma dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite dai registri centrali non conducano all'identificazione di qualsiasi persona che consulta il registro nei casi in cui tali persone siano: a) persone che agiscono a fini giornalistici, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di espressione nei media, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; b) organizzazioni della società civile che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli organismi responsabili dei registri centrali si astengano dal divulgare l'identità di qualsiasi omologo di paesi terzi delle autorità competenti dell'Unione in materia di AML/CFT di cui all', paragrafo 1, punto 44, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2024/1624, per tutto il tempo necessario per proteggere le analisi o le indagini di tale autorità. In relazione alle persone di cui al secondo comma del presente paragrafo, lettere a) e b), gli Stati membri provvedono affinché, qualora i titolari effettivi presentino una richiesta a norma dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, siano loro fornite informazioni sulla funzione o professione delle persone che hanno consultato le informazioni sulla titolarità effettiva che li riguardano. Ai fini del terzo comma, quando richiedono l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma del presente articolo, le autorità indicano il periodo per il quale chiedono ai registri centrali di astenersi dal divulgare l'informazione, un periodo che non supera i cinque anni, e i motivi di tale limitazione, compreso il modo in cui la comunicazione dell'informazione comprometterebbe la finalità delle loro analisi e indagini. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i registri centrali non divulghino l'identità del soggetto che ha consultato le informazioni sulla titolarità effettiva, qualsiasi proroga di tale periodo sia concessa solo sulla base di una richiesta motivata dell'autorità del paese terzo, per un periodo massimo di un anno, al termine del quale tale autorità presenta una nuova richiesta motivata di proroga.
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