Art. 9
Statistiche
In vigore dal 31 mag 2024
Statistiche
1. Gli Stati membri tengono statistiche complete su questioni attinenti all'efficacia dei rispettivi quadri AML/CFT al fine di esaminarne l'efficacia.
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono:
a)
dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tra cui numero di persone fisiche e giuridiche e importanza economica di ciascun settore;
b)
dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale in materia di AML/CFT, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla FIU e relativo seguito, informazioni sui trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante trasmesse alla FIU a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1672 e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone perseguite, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto di cui all' della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;
c)
il numero e la percentuale di segnalazioni di segnalazioni di operazioni sospette che si sono tradotte in comunicazioni ad altre autorità competenti e, se disponibile, il numero e la percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente alla relazione annuale elaborata dalle FIU a norma dell';
d)
dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla FIU, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte;
e)
il numero di richieste di mutua assistenza giudiziaria o altre richieste internazionali di informazioni relative alla titolarità effettiva e ai conti bancari di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 e al capo II, sezioni 1 e 2, della presente direttiva, effettuate a omologhi esterni all'Unione o ricevute dagli stessi, disaggregate per autorità competente e paese di controparte;
f)
le risorse umane assegnate ai supervisori nonché le risorse umane assegnate alla FIU per svolgere i compiti di cui all';
g)
il numero di azioni di supervisione in situ ed extra situ, il numero di violazioni individuate sulla base delle azioni di supervisione e le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora imposte o le misure amministrative applicate dalle autorità di supervisione e dagli organi di autoregolamentazione a norma del capo IV, sezione 4;
h)
il numero e il tipo di violazioni individuate in relazione agli obblighi di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 e le sanzioni pecuniarie imposte o le misure amministrative applicate in relazione a tali violazioni, il numero di difformità segnalate al registro centrale di cui all' della presente direttiva, nonché il numero di controlli effettuati dall'organismo responsabile del registro centrale o per suo conto a norma dell', paragrafo 11, della presente direttiva;
i)
le seguenti informazioni relative all'attuazione dell':
i)
il numero di richieste di accesso alle informazioni nei registri centrali sulla titolarità effettiva sulla base delle categorie di cui all', paragrafo 2;
ii)
la percentuale di richieste di accesso alle informazioni respinte per ciascuna categoria di cui all', paragrafo 2;
iii)
una sintesi delle categorie di persone cui è stato concesso l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell', paragrafo 2, secondo comma;
j)
il numero di ricerche nei registri dei conti bancari o nei meccanismi di reperimento dei dati effettuate dalle autorità competenti, suddivise per categoria di autorità competenti, e il numero di ricerche nell'interconnessione dei registri dei conti bancari effettuate dalle FIU e dalle autorità di controllo;
k)
i seguenti dati relativi all'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate:
i)
il valore dei fondi o degli altri beni congelati, ripartito per tipo;
ii)
le risorse umane assegnate alle autorità competenti per l'attuazione e l'applicazione delle sanzioni finanziarie mirate.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le statistiche di cui al paragrafo 2 siano raccolte e trasmesse alla Commissione su base annua. Le statistiche di cui al paragrafo 2, lettere a), c), d) ed f), sono trasmesse anche all'AMLA.
L'AMLA conserva tali statistiche nella sua banca dati conformemente all' del regolamento (UE) 2024/1620.
4. Entro il 10 luglio 2029, l'AMLA adotta un parere destinato alla Commissione sulla metodologia per la raccolta delle statistiche di cui al paragrafo 2, lettere a), c), d), f) e g).
5. La Commissione può stabilire, per mezzo di atti di esecuzione, la metodologia per la raccolta delle statistiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione e all'AMLA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
6. Entro il 10 luglio 2030, e successivamente ogni due anni, la Commissione pubblica una relazione che riassume e illustra le statistiche di cui al paragrafo 2 e la pubblica sul suo sito internet.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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