Art. 10

Registri centrali dei titolari effettivi

In vigore dal 31 mag 2024
Registri centrali dei titolari effettivi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all' del regolamento (UE) 2024/1624, la dichiarazione a norma dell', paragrafo 4, di tale regolamento e le informazioni sugli accordi di nomina fiduciaria di cui all' di tale regolamento siano conservate in un registro centrale dello Stato membro in cui il soggetto giuridico è creato o in cui è stabilito o risiede il trustee di un trust espresso o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, o da cui l'istituto giuridico è amministrato. Tale obbligo non si applica ai soggetti giuridici o agli istituti giuridici di cui all' del regolamento (UE) 2024/1624. Le informazioni contenute nel registro centrale dei titolari effettivi di cui al primo comma («registro centrale») sono disponibili in un formato leggibile meccanicamente e sono raccolte conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6. 2.   In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all' del regolamento (UE) 2024/1624 dei soggetti giuridici stranieri e degli istituti giuridici stranieri di cui all' di tale regolamento siano conservate in un registro centrale dello Stato membro conformemente alle condizioni stabilite all' di tale regolamento. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché il registro centrale contenga un'indicazione della situazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624 di tale articolo che determina la registrazione dei soggetti giuridici stranieri o degli istituti giuridici stranieri. 3.   Se i trustee di un trust espresso o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine sono stabiliti o risiedono in Stati membri diversi, un certificato di prova della registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro centrale tenuto da uno Stato membro è considerato sufficiente per ritenere adempiuto l'obbligo di registrazione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali siano autorizzati a chiedere ai soggetti giuridici, ai trustee di qualsiasi trust espresso e alle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, nonché ai loro titolari giuridici ed effettivi, tutte le informazioni necessarie per identificare e verificare i loro titolari effettivi, comprese le risoluzioni del consiglio di amministrazione e i verbali delle sue riunioni, gli accordi di partenariato, gli atti di costituzione di trust, le procure o altri accordi contrattuali e documentazione. 5.   Se nessuna persona è identificata come titolare effettivo a norma dell', paragrafo 3 e , paragrafo o6, del regolamento (UE) 2024/1624, il registro centrale include: a) una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione corrispondente a norma dell', paragrafo 4, lettera a) e dell', paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624; b) i dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un posto di dirigenti di alto livello nel soggetto giuridico equivalenti alle informazioni richieste a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 20241624. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al primo comma, lettera a), siano a disposizione delle autorità competenti, nonché dell'AMLA ai fini delle analisi congiunte a norma dell' della presente direttiva e dell' del regolamento (UE) 2024/1620, degli organismi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati. Tuttavia, i soggetti obbligati hanno accesso solo alla dichiarazione presentata dal soggetto giuridico o dall'istituto giuridico, se segnalino una difformità a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1624 o forniscano prove delle misure adottate per determinare i titolari effettivi del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico, nel qual caso possono accedere anche alla giustificazione. 6.   Entro il 10 luglio 2025 la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva, di cui all' del regolamento (UE) 2024/1624, al registro centrale, compresa una lista di controllo dei requisiti minimi per le informazioni che l'organismo responsabile del registro centrale deve esaminare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva. 7.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali siano adeguate, accurate e aggiornate, e istituiscono meccanismi a tale scopo. A tal fine gli Stati membri applicano almeno gli obblighi seguenti: a) gli organismi responsabili dei registri centrali verificano, entro un termine ragionevole dal momento della presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva e successivamente su base regolare, che tali informazioni siano adeguate, accurate e aggiornate; b) le autorità competenti, se del caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisce inutilmente con le loro funzioni, segnalano agli organismi responsabili dei registri centrali eventuali difformità rilevate tra le informazioni disponibili nei registri centrali e le informazioni di cui dispongono. La portata e la frequenza della verifica di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, sono commisurate ai rischi associati alle categorie di soggetti giuridici e istituti giuridici individuati a norma dell', paragrafo 3, lettera d), e dell', paragrafo 4, lettera c). Entro il 10 luglio 2028 la Commissione formula raccomandazioni sui metodi e sulle procedure cui devono fare ricorso gli organismi responsabili dei registri centrali per verificare le informazioni sulla titolarità effettiva e i soggetti obbligati e le autorità competenti per individuare e segnalare difformità in merito alle informazioni sulla titolarità effettiva. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nei registri centrali comprendano qualsiasi modifica della titolarità effettiva di soggetti giuridici e istituti giuridici nonché degli accordi di nomina fiduciaria a seguito della loro prima iscrizione nel registro centrale. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali verifichino se le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tali registri riguardano persone o entità designate in relazione a sanzioni finanziarie mirate. Tale verifica ha luogo immediatamente dopo una designazione in relazione a sanzioni finanziarie mirate e a intervalli regolari. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nei registri centrali includano l'indicazione che il soggetto giuridico è associato a persone o entità che sono oggetto di sanzioni finanziarie mirate in una delle situazioni seguenti: a) un soggetto giuridico o un istituto giuridico è oggetto di sanzioni finanziarie mirate; b) un soggetto giuridico o un istituto giuridico è controllato da una persona o un'entità che è oggetto di sanzioni finanziarie mirate; c) il titolare effettivo di un soggetto giuridico o un istituto giuridico è oggetto di sanzioni finanziarie mirate. L'indicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo è visibile a qualsiasi persona o entità cui è stato concesso l'accesso alle informazioni contenute nei registri centrali a norma degli e rimane valida fino alla revoca delle sanzioni finanziarie mirate. 10.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali intraprendano, entro 30 giorni lavorativi dalla segnalazione di una difformità da parte di un'autorità competente o da un soggetto obbligato, azioni adeguate per risolvere le difformità segnalate a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1624, compresa la modifica delle informazioni contenute nei registri centrali qualora l'organismo sia in grado di verificare le informazioni sulla titolarità effettiva. Una menzione specifica del fatto che vi sono difformità segnalate è inserita nei registri centrali fino a quando la difformità non sia risolta ed è visibile a qualsiasi persona o entità cui sia stato concesso l'accesso a norma degli della presente direttiva. Se la difformità è di natura complessa e gli organismi responsabili dei registri centrali non possono risolverla entro 30 giorni lavorativi, essi registrano il caso e le misure che sono state adottate e adottano quanto prima le misure necessarie per risolvere la difformità. 11.   Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile del registro centrale sia abilitato, direttamente o mediante domanda a un'altra autorità, comprese le autorità giudiziarie, a effettuare controlli, comprese ispezioni in situ presso i locali aziendali o la sede legale dei soggetti giuridici, al fine di accertare l'attuale titolarità effettiva del soggetto e verificare che le informazioni trasmesse al registro centrale siano accurate, adeguate e aggiornate. Il diritto dell'organismo responsabile del registro centrale di verificare le informazioni sulla titolarità effettiva non è limitato, ostacolato o precluso. Se il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente è un soggetto obbligato di cui all', punto 3, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) 2024/1624, gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile del registro centrale sia anche autorizzato a effettuare controlli, comprese ispezioni in situ, presso i locali aziendali o la sede legale del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente. Tali controlli rispettano almeno le garanzie seguenti: a) per quanto riguarda le persone fisiche, se i locali aziendali o la sede locale corrispondono alla residenza privata della persona fisica, l'ispezione in situ è soggetta ad autorizzazione giudiziaria preventiva; b) è rispettata qualsiasi garanzia procedurale in vigore nello Stato membro per tutelare il privilegio forense e non è possibile accedere a informazioni protette dal privilegio forense. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali siano autorizzati a richiedere informazioni da altri registri, anche nei paesi terzi, nella misura in cui tali informazioni sono necessarie per lo svolgimento delle funzioni di tali organismi. 12.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali dispongano dei meccanismi automatici necessari per effettuare le verifiche di cui al paragrafo 7, lettere a) e c), e al paragrafo 9, anche confrontando informazioni contenute in tali registri con le informazioni detenute da altre fonti. 13.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una verifica di cui al paragrafo 7, lettera a), sia effettuata al momento della presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva e tale verifica porti un organismo responsabile di un registro centrale a concludere che vi sono incoerenze o errori nelle informazioni sulla titolarità effettiva, l’organismo responsabile di un registro centrale possa trattenere un valido certificato di prova della registrazione o rifiutarne il rilascio. 14.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora la verifica di cui al paragrafo 7, lettera a), sia effettuata dopo la presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva e porti un organismo responsabile di un registro centrale a concludere che le informazioni non sono più adeguate, accurate e aggiornate, l’organismo responsabile del registro centrale possa sospendere la validità del certificato di prova della registrazione fino a quando ritiene che le informazioni sulla titolarità effettiva fornite siano in regola, salvo nel caso in cui le incoerenze siano limitate a errori tipografici, diverse modalità di traslitterazione o imprecisioni minori che non incidono sull'identificazione dei titolari effettivi o del loro interesse beneficiario. 15.   Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo responsabile del registro centrale sia autorizzato ad applicare, direttamente o mediante domanda a un'altra autorità, comprese le autorità giudiziarie, misure effettive, proporzionate e dissuasive o a imporre tali sanzioni pecuniarie in caso di mancata trasmissione, anche di natura ricorrente, al registro centrale di informazioni accurate, adeguate e aggiornate sulla titolarità effettiva. 16.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare la presente direttiva definendo gli indicatori per classificare il livello di gravità della mancata trasmissione di informazioni adeguate, accurate e aggiornate ai registri centrali, anche in caso di mancata trasmissione ricorrente. 17.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali informino prontamente la FIU se, nel corso dei controlli effettuati a norma del presente articolo o in qualsiasi altro modo, scoprono fatti che potrebbero essere connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. 18.   Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgimento dei loro compiti, gli organismi responsabili dei registri centrali svolgano le loro funzioni senza indebite influenze e affinché tali organismi applichino norme per i propri dipendenti in materia di risoluzione dei conflitti di interessi e rigorosa riservatezza. 19.   I registri centrali sono interconnessi attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132. 20.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri centrali e il sistema di interconnessione dei registri centrali per cinque anni dopo che il soggetto giuridico è stato sciolto o l’istituto giuridico ha cessato di esistere. Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, in casi concreti gli Stati membri possono autorizzare la conservazione di tali informazioni o chiedere che tali informazioni siano conservate, per un ulteriore periodo di massimo cinque anni, qualora gli Stati membri abbiano stabilito che tale conservazione sia necessaria e proporzionata al fine di prevenire, individuare, investigare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo conformemente alle norme applicabili. Allo scadere di tale periodo di conservazione di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano cancellati dai registri centrali. 21.   Entro il 10 luglio 2031, la Commissione pubblica una relazione contenente gli elementi seguenti: a) una valutazione dell'efficacia delle misure adottate dagli organismi responsabili dei registri centrali per garantire che tali registri contengano informazioni adeguate, aggiornate e accurate; b) una descrizione dei principali tipi di difformità individuate dai soggetti obbligati e dalle autorità competenti in relazione alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali; c) migliori pratiche e, se del caso, raccomandazioni in merito alle misure adottate dagli organismi responsabili dei registri per garantire che tali registri centrali contengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate; d) una panoramica delle caratteristiche di ciascun registro centrale istituito dagli Stati membri, comprese le informazioni sui meccanismi volti a garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tali registri siano mantenute accurate, adeguate e aggiornate; e) una valutazione della proporzionalità dei corrispettivi imposti per l'accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1640:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo