Art. 37

Poteri e risorse dei supervisori nazionali

In vigore dal 31 mag 2024
Poteri e risorse dei supervisori nazionali 1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i soggetti obbligati stabiliti nel suo territorio, ad eccezione delle circostanze di cui all', siano sottoposti a un'adeguata ed efficace supervisione. A tal fine ciascuno Stato membro nomina uno o più supervisori incaricati di monitorare efficacemente l’osservanza, e di adottare le misure necessarie per garantirla, da parte dei soggetti obbligati dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113. Qualora, per motivi imperativi di interesse generale, gli Stati membri abbiano introdotto specifici obblighi di autorizzazione per i soggetti obbligati affinché operino nel loro territorio in regime di libera prestazione di servizi, essi provvedono affinché le attività svolte dai soggetti obbligati nell’ambito di tali specifiche autorizzazioni siano soggette alla supervisione dei supervisori nazionali, indipendentemente dal fatto che le attività autorizzate siano svolte attraverso un'infrastruttura nel loro territorio o a distanza. Gli Stati membri assicurano inoltre che la supervisione di cui al presente comma sia notificata ai supervisori dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato. Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui l'AMLA agisce in qualità di supervisore. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali autorità sia di elevata integrità e opportunamente qualificato e mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza, protezione dei dati e risoluzione dei conflitti di interessi. 3.   Nel caso dei soggetti obbligati di cui all', punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624, gli Stati membri possono consentire che la funzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia esercitata da organi di autoregolamentazione, a condizione che tali organi dispongano dei poteri di cui al paragrafo 6 del presente articolo e siano dotati di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali organi sia di elevata integrità e opportunamente qualificato e mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza, protezione dei dati e risoluzione dei conflitti di interessi. 4.   Qualora uno Stato membro affidi la supervisione di una categoria di soggetti obbligati a più di un supervisore, esso garantisce che tali supervisori effettuino la supervisione di soggetti obbligati in modo coerente ed efficiente in tutto il settore. A tal fine, tale Stato membro nomina un supervisore capofila o istituisce un meccanismo di coordinamento tra tali supervisori. Qualora abbia affidato la supervisione di tutti i soggetti obbligati a più di un supervisore, uno Stato membro istituisce un meccanismo di coordinamento tra tali supervisori per garantire che i soggetti obbligati siano oggetto di una supervisione efficace secondo gli standard più elevati. Tale meccanismo di coordinamento comprende tutti i supervisori, tranne nei casi in cui: a) la supervisione è affidata a un organo di autoregolamentazione, nel qual caso l'autorità pubblica di cui all' partecipa al meccanismo di coordinamento; b) la supervisione di una categoria di soggetti obbligati è affidata a diversi supervisori, nel qual caso il supervisore capofila partecipa al meccanismo di coordinamento; qualora non sia stato nominato un supervisore capofila, i supervisori designano un rappresentante tra loro. 5.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché i supervisori nazionali svolgano i compiti seguenti: a) comunicare le informazioni pertinenti ai soggetti obbligati a norma dell'; b) decidere sui casi in cui i rischi specifici intrinseci a un settore sono chiari e compresi e non sono necessarie singole valutazioni documentate dei rischi a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1624; c) verificare l'adeguatezza e l'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni dei soggetti obbligati a norma del capo II del regolamento (UE) 2024/1624, nonché l'adeguatezza delle risorse umane assegnate allo svolgimento dei compiti previsti da tale regolamento, nonché, per i supervisori degli organismi di investimento collettivo, decidere in merito ai casi in cui l'organismo di investimento collettivo può esternalizzare la segnalazione di attività sospette a un prestatore di servizi a norma dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1624; d) valutare e monitorare periodicamente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate cui sono esposti i soggetti obbligati; e) monitorare il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, dei loro obblighi in relazione alle sanzioni finanziarie mirate; f) condurre tutte le necessarie indagini extra situ, le ispezioni in situ e controlli tematici, nonché qualsiasi altra indagine, valutazione e analisi necessaria per verificare che i soggetti obbligati rispettino il regolamento (UE) 2024/1624 e tutte le misure amministrative adottate a norma dell'; g) adottare le misure di supervisione adeguate per far fronte a eventuali violazioni degli obblighi applicabili da parte dei soggetti obbligati individuate nelle valutazioni di supervisione e dare seguito all'attuazione di tali misure. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti di cui al paragrafo 5, compreso il potere di: a) esigere la comunicazione, da parte dei soggetti obbligati, di ogni informazione pertinente per il controllo e la verifica dell'osservanza del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113 per eseguire verifiche, anche da parte di prestatori di servizi ai quali il soggetto obbligato ha esternalizzato parte dei suoi compiti per ottemperare agli obblighi di tale regolamento; b) applicare misure amministrative opportune e proporzionate per porre rimedio alla situazione in caso di violazioni, anche mediante l'imposizione di sanzioni pecuniarie in conformità della sezione 4 del presente capo. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario e i supervisori responsabili dei prestatori di servizi di gioco d'azzardo dispongano di poteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui al paragrafo 6, compreso il potere di condurre ispezioni nei locali aziendali del soggetto obbligato senza preavviso, qualora lo richiedano il corretto svolgimento e l'efficienza dell’ispezione, e affinché dispongano di tutti i mezzi necessari per svolgere tale ispezione. Ai fini del primo comma i supervisori devono essere in grado almeno di: a) esaminare i libri e i documenti contabili del soggetto obbligato e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti; b) ottenere l'accesso a software, banche dati, strumenti informatici o altri mezzi elettronici di registrazione delle informazioni utilizzati dal soggetto obbligato; c) ottenere informazioni scritte o orali dai soggetti responsabili delle politiche, delle procedure e dei controlli interni in materia di AML/CFT o dai loro rappresentanti o dal loro personale, nonché dai rappresentanti o dal personale dei soggetti cui il soggetto obbligato ha esternalizzato i compiti a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1624, e organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.
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