Art. 16
Registri dei conti bancari e sistemi elettronici di reperimento dei dati
In vigore dal 31 mag 2024
Registri dei conti bancari e sistemi elettronici di reperimento dei dati
1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento o conti bancari identificati dall'IBAN, IBAN virtuali compresi, conti titoli, conti di cripto-attività, e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio o da un ente finanziario nel loro territorio.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di tali meccanismi nazionali nonché i criteri in base ai quali le informazioni sono incluse nei meccanismi nazionali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nei meccanismi automatici centralizzati siano direttamente accessibili in modo immediato e non filtrato alle FIU, nonché all'AMLA ai fini delle analisi congiunte a norma dell' della presente direttiva e dell' del regolamento (UE) 2024/1620. Le informazioni sono altresì accessibili in modo tempestivo alle autorità di supervisione per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva.
3. Le informazioni seguenti sono accessibili e consultabili attraverso i meccanismi centralizzati automatici:
a)
per gli intestatari del conto cliente e ogni persona che sostenga di agire per conto di un intestatario del conto cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624 o a un numero di identificazione unico, nonché, se del caso, le date in cui la persona che sostenga di agire per conto del cliente ha iniziato e cessato di avere il potere di agire per conto del cliente;
b)
per i titolari effettivi dell'intestatario del conto cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624 o a un numero di identificazione unico, nonché la data in cui la persona fisica è divenuta e, se del caso, ha cessato di essere il titolare effettivo dell'intestatario del conto cliente;
c)
per i conti bancario di pagamento: il numero IBAN o, qualora il conto di pagamento non sia identificato da un numero IBAN, l'identificativo unico del conto e, se del caso, la data di chiusura del conto;
d)
per gli IBAN virtuali emessi da un ente creditizio o da un ente finanziario: il numero di IBAN virtuale, l'identificativo unico del conto verso il quale sono automaticamente reindirizzati i pagamenti indirizzati all'IBAN virtuale e la data di apertura e di chiusura del conto;
e)
per i conti titoli: l'identificativo unico del conto e le date di apertura e di chiusura del conto;
f)
per i conti di cripto-attività: l'identificativo unico del conto e le date di apertura e di chiusura del conto;
g)
per le cassette di sicurezza: il nome del locatario, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624 o a un numero di identificazione unico, e la data di inizio della locazione e, se del caso, la data di fine della locazione.
In caso di un IBAN virtuale, l'intestatario del conto cliente di cui al primo comma, lettera a), è l'intestatario del conto verso il quale sono automaticamente reindirizzati i pagamenti all'IBAN virtuale.
Ai fini del primo comma, lettere a) e b), il nome comprende per le persone fisiche, tutti i nomi e i cognomi e per i soggetti giuridici, gli istituti giuridici o altre organizzazioni aventi capacità giuridica, il nome con il quale sono registrati.
4. Alla Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il formato per la trasmissione delle informazioni ai meccanismi centralizzati automatici. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri possono prescrivere che siano accessibili e consultabili attraverso i meccanismi automatici centralizzati ulteriori informazioni ritenute essenziali per le FIU, per l'AMLA ai fini delle analisi congiunte a norma dell' della presente direttiva e dell' del regolamento (UE) 2024/1620, e per le autorità di supervisione competenti ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva.
6. I meccanismi automatici centralizzati sono interconnessi attraverso i sistemi di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB)che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione. La Commissione garantisce tale interconnessione in cooperazione con gli Stati membri entro il 10 luglio 2029.
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure per la connessione dei meccanismi automatici centralizzati degli Stati membri al SIRCB. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 3 siano disponibili attraverso il SIRCB. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare che siano rese disponibili attraverso i rispettivi meccanismi automatici centralizzati nazionali e attraverso il SIRCB soltanto le informazioni di cui al paragrafo 3 che sono aggiornate e corrispondono realmente al conto bancario e di pagamento, IBAN virtuale compreso, al conto titoli, al conto di cripto-attività e alla cassetta di sicurezza. L'accesso a tali informazioni è accordato conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.
Le altre informazioni che gli Stati membri ritengono essenziali per le FIU e le altre autorità competenti a norma del paragrafo 4 non sono accessibili e consultabili attraverso il SIRCB.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sugli intestatari di conti bancari o di pagamento, IBAN virtuali inclusi, di conti titoli, di conti di cripto-attività e di cassette di sicurezza siano rese disponibili attraverso i rispettivi meccanismi automatici centralizzati nazionali e attraverso il SIRCB per un periodo di cinque anni dopo la chiusura del conto.
Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono, in casi specifici, autorizzare la conservazione di tali informazioni, o richiedere la conservazione di tali documenti, per un ulteriore periodo massimo di cinque anni, qualora gli Stati membri abbiano stabilito che tale conservazione sia necessaria e proporzionata al fine di prevenire, individuare, investigare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
9. Alle FIU e, ai fini delle analisi congiunte a norma dell' della presente direttive e dell' del regolamento (UE) 2024/1620, all'AMLA è concesso l'accesso immediato e non filtrato alle informazioni sui conti di pagamento e bancari, identificati dall’IBAN, compreso l’IBAN virtuale, sui conti titoli, sui conti di cripto-attività e sulle cassette di sicurezza in altri Stati membri disponibili attraverso il SIRCB. Alle autorità di supervisione è concesso l'accesso tempestivo alle informazioni disponibili attraverso il SIRCB. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare il presente paragrafo.
Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle FIU e delle autorità nazionali di supervisione che ha accesso al SIRCB mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, sia di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.
Gli obblighi stabiliti al secondo comma si applicano anche all'AMLA nel contesto delle analisi congiunte e quando funge da supervisore.
10. Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati ai fini dell'esercizio da parte delle FIU e delle autorità di supervisione del potere di accedere e consultare le informazioni disponibili attraverso il SIRCB a norma dei paragrafi 5 e 6.
Gli obblighi stabiliti al primo comma si applicano anche all'AMLA nel contesto delle analisi congiunte e quando funge da supervisore.
Storico versioni
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