Art. 15

Eccezioni alle norme di accesso ai registri dei titolari effettivi

In vigore dal 31 mag 2024
Eccezioni alle norme di accesso ai registri dei titolari effettivi In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 1, esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri prevedono un'esenzione a tale accesso a tutte o parte delle informazioni personali sul titolare effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché tali esenzioni siano concesse, caso per caso, previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze e la conferma che sussistono tali rischi sproporzionati. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di esenzione nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono esenzioni pubblicano dati statistici annuali circa il numero delle esenzioni concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione. Le esenzioni accordate a norma del presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui all', punto 3, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624 che sono funzionari pubblici.
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