Art. 14
Modelli e procedure
In vigore dal 31 mag 2024
Modelli e procedure
1. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie per l'attuazione, da parte dei registri centrali di cui all', dell'accesso sulla base di un interesse legittimo, compresi:
a)
modelli standardizzati per la richiesta di accesso al registro centrale e per la richiesta di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici;
b)
modelli standardizzati che i registri centrali devono utilizzare per confermare o rifiutare una richiesta di accesso al registro o di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva;
c)
procedure volte a facilitare il riconoscimento reciproco dell'interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei registri centrali in Stati membri diversi da quello in cui la richiesta di accesso è stata presentata e accettata per la prima volta, incluse procedure volte a garantire il trasferimento sicuro delle informazioni su un richiedente;
d)
procedure che consentono ai registri centrali dei titolari effettivi di notificarsi reciprocamente le revoche dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell', paragrafo 8.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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