Art. 27

Relazione annuale della FIU

In vigore dal 31 mag 2024
Relazione annuale della FIU Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria FIU pubblichi una relazione annuale sulle sue attività. La relazione contiene statistiche riguardanti: a) il seguito dato dalla FIU alle segnalazioni di operazioni e attività sospette ricevute; b) le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati; c) le informazioni da parte dei supervisori e attraverso i registri centrali; d) le comunicazioni alle autorità competenti e il seguito dato a tali comunicazioni; e) le richieste presentate ad altre FIU e da queste ricevute; f) le richieste presentate alle autorità competenti e da queste ricevute, di cui all', paragrafo 1, punto 4), lettera c), del regolamento (UE) 2024/1624; g) le risorse umane assegnate; h) i dati sui trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante trasmessi dalle autorità doganali a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1672. La relazione di cui al primo paragrafo contiene inoltre informazioni sulle tendenze e le tipologie individuate nei fascicoli distribuiti ad altre autorità competenti. Le informazioni contenute nella relazione non consentono l'identificazione di alcuna persona fisica o giuridica.
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