Art. 50

Collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario

In vigore dal 31 mag 2024
Collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore non finanziario responsabili dell'impresa madre di un gruppo di soggetti obbligati nel settore non finanziario o della sede centrale di un soggetto obbligato nel settore non finanziario siano in grado di istituire appositi collegi di supervisione AML/CFT in una delle situazioni seguenti: a) quando un soggetto obbligato del settore non finanziario o un gruppo di essi si è stabilito in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è situata la sua sede centrale; b) quando un soggetto obbligato di un paese terzo cui si applicano gli obblighi in materia di AML/CFT diverso da un ente creditizio o da un ente finanziario si è stabilito in almeno tre Stati membri. Il presente paragrafo si applica anche alle strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, comprese reti o partenariati cui si applicano gli obblighi e i requisiti a livello di gruppo a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1624. I membri permanenti del collegio sono il supervisore del settore non finanziario responsabile dell'impresa madre o della sede centrale e i supervisori del settore non finanziario responsabili degli stabilimenti negli Stati membri ospitanti o della supervisione di tale soggetto obbligato in altri Stati membri nei casi di cui all', paragrafo 1, secondo comma. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il supervisore del settore non finanziario responsabile dell'impresa madre di un gruppo o della sede centrale di un soggetto obbligato non istituisca un collegio, i supervisori del settore non finanziario di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), possano presentare un parere secondo cui, tenuto conto sia dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto il soggetto obbligato o il gruppo sia dell'entità delle sue attività transfrontaliere, debba essere istituito un collegio. Tale parere è presentato da almeno due supervisori del settore non finanziario ed è indirizzato: a) al supervisore del settore non finanziario responsabile dell'impresa madre di un gruppo o della sede centrale di un soggetto obbligato; b) all'AMLA; c) a tutti gli altri supervisori del settore non finanziario. Se il supervisore del settore non finanziario di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo è un organo di autoregolamentazione, tale parere è inoltre presentato all'autorità pubblica incaricata di sorvegliare tale organo di autoregolamentazione a norma dell'. 3.   Se, dopo la presentazione di un parere a norma del paragrafo 2, il supervisore del settore non finanziario responsabile dell'impresa madre di un gruppo o della sede centrale di un soggetto obbligato continua a ritenere che non sia necessario istituire un collegio, gli Stati membri provvedono affinché gli altri supervisori del settore non finanziario siano in grado di istituire il collegio, a condizione che sia composto da almeno due membri. In siffatti casi, tali supervisori del settore non finanziario decidono tra loro chi è il supervisore responsabile del collegio. Il supervisore del settore non finanziario responsabile dell'impresa madre di un gruppo o della sede centrale di un soggetto obbligato è informato delle attività del collegio e può aderire al collegio in qualsiasi momento. 4.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore non finanziario individuino: a) tutti i soggetti obbligati del settore non finanziario che hanno la loro sede centrale nel loro Stato membro e che hanno stabilimenti in altri Stati membri o in paesi terzi; b) tutti gli stabilimenti creati da tali soggetti obbligati in altri Stati membri o in paesi terzi; c) gli stabilimenti creati nel loro territorio da soggetti obbligati del settore non finanziario di altri Stati membri o di paesi terzi. 5.   Qualora i soggetti obbligati del settore non finanziario svolgano attività in altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi, il supervisore del settore non finanziario dello Stato membro d'origine può invitare i supervisori del settore non finanziario di tali Stati membri a partecipare al collegio in qualità di osservatori. 6.   Se un gruppo del settore non finanziario comprende enti creditizi o enti finanziari, ma la loro presenza nel gruppo non raggiunge la soglia per l'istituzione di un collegio a norma dell', il supervisore che istituisce il collegio invita i supervisori del settore finanziario di tali enti creditizi o enti finanziari a partecipare al collegio. 7.   Gli Stati membri possono consentire l'istituzione di collegi di supervisione AML/CFT qualora un soggetto obbligato del settore non finanziario stabilito nell'Unione abbia creato stabilimenti in almeno due paesi terzi. I supervisori del settore non finanziario possono invitare i loro omologhi in tali paesi terzi a istituire un simile collegio. I supervisori del settore non finanziario che partecipano al collegio concludono un accordo scritto che specifica le condizioni e le procedure della cooperazione e dello scambio di informazioni. Se il collegio è istituito in relazione ai soggetti obbligati di cui all', punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 o a gruppi di essi, l'accordo scritto di cui al primo comma del presente paragrafo comprende anche procedure volte a garantire che nessuna informazione raccolta a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1624 sia condivisa, a meno che non si applichi il secondo comma dell’, paragrafo 2. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché i collegi siano utilizzati, tra l'altro, per lo scambio di informazioni, la mutua assistenza o il coordinamento dell'approccio di supervisione al gruppo o al soggetto obbligato, compresa, se del caso, l'adozione di misure appropriate e proporzionate per far fronte a gravi violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113, rilevate a livello di gruppo o di soggetto obbligato ovvero negli stabilimenti creati dal gruppo o dal soggetto obbligato nella giurisdizione di un supervisore che partecipa al collegio. 9.   L'AMLA può partecipare alle riunioni dei collegi di supervisione AML/CFT e ne agevola i lavori conformemente all' del regolamento (UE) 2024/1620. Qualora decida di partecipare alle riunioni di un collegio di supervisione AML/CFT, l'AMLA vi partecipa in qualità di osservatore. 10.   I supervisori del settore non finanziario possono consentire ai loro omologhi di paesi terzi di partecipare in qualità di osservatori ai collegi di supervisione AML/CFT nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), o qualora i soggetti obbligati del settore non finanziario dell'Unione o gruppi di essi operino succursali e filiazioni in tali paesi terzi, a condizione che: a) gli omologhi di paesi terzi presentino una richiesta di partecipazione e i membri del collegio concordino con la loro partecipazione, ovvero i membri del collegio convengano di invitare tali omologhi di paesi terzi; b) siano rispettate le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i trasferimenti di dati; c) gli omologhi di paesi terzi firmino l'accordo scritto di cui al paragrafo 7 e condividano in seno al collegio le informazioni pertinenti di cui dispongono per la supervisione del soggetto obbligato o del gruppo; d) le informazioni comunicate siano soggette a garanzie in ordine agli obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all', paragrafo 1, e siano utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento dei compiti di supervisione da parte dei supervisori del settore non finanziario partecipanti o degli omologhi di paesi terzi. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore non finanziario responsabili dell'impresa madre di un gruppo o della sede centrale di un soggetto obbligato o, nei casi di cui al paragrafo 3, del collegio, valutino se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte e sottopongano tale valutazione ai membri permanenti del collegio. Tale valutazione è effettuata prima che l'omologo del paese terzo sia autorizzato a partecipare al collegio e può essere ripetuta in seguito se necessario. I supervisori del settore non finanziario responsabili della valutazione possono chiedere il sostegno dell'AMLA per l’esecuzione di tale valutazione. 11.   Se ritenuto necessario dai membri permanenti del collegio, possono essere invitati osservatori supplementari, a condizione che siano rispettati gli obblighi di riservatezza. Gli osservatori possono includere le FIU. 12.   I membri di un collegio, qualora siano in disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, possono rinviare la questione all'AMLA e richiederne l'assistenza conformemente all' del regolamento (UE) 2024/1620. L'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto del disaccordo entro due mesi. 13.   Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano: a) le condizioni generali per il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario, compresi i termini della cooperazione tra i membri permanenti e con gli osservatori, e il funzionamento operativo di tali collegi; b) il modello di accordo scritto che i supervisori del settore non finanziario devono firmare a norma del paragrafo 7; c) condizioni per la partecipazione dei supervisori del settore non finanziario di paesi terzi; d) eventuali misure supplementari che i collegi devono attuare qualora i gruppi comprendano enti creditizi o enti finanziari. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620. 14.   Entro il 10 luglio 2029 e successivamente ogni due anni, l'AMLA emette un parere sul funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario. Tale parere comprende: a) una panoramica dei collegi istituiti dai supervisori del settore non finanziario; b) una valutazione delle azioni intraprese da tali collegi e del livello di cooperazione raggiunto, comprese le difficoltà incontrate nel funzionamento dei collegi.
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