Art. 51
Cooperazione con i supervisori nei paesi terzi
In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione con i supervisori nei paesi terzi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori siano in grado di concludere accordi di cooperazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate con i loro omologhi nei paesi terzi. Tali accordi di cooperazione sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati e sono conclusi sulla base della reciprocità e soggetti a garanzie in ordine agli obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all', paragrafo 1. Le informazioni riservate scambiate secondo detti accordi di cooperazione sono utilizzate solo ai fini dell'espletamento dei compiti di supervisione di dette autorità.
Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni scambiate sono comunicate solo con l'esplicito consenso del supervisore da cui sono state condivise e, se del caso, unicamente ai fini per i quali tale supervisore ha fornito il proprio consenso.
2. Ai fini del paragrafo 1 l'AMLA presta l'assistenza necessaria per valutare l'equivalenza degli obblighi di segreto professionale applicabili all'omologo di un paese terzo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori notifichino all'AMLA qualsiasi accordo sottoscritto a norma del presente articolo entro un mese dalla firma.
4. Entro il 10 luglio 2029, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il modello da utilizzare per la conclusione degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) 2024/1620.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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