Art. 70
Trattamento di determinate categorie di dati personali
In vigore dal 31 mag 2024
Trattamento di determinate categorie di dati personali
1. Nella misura necessaria ai fini della presente direttiva, le autorità competenti possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all' di tale regolamento, fatte salve garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, oltre alle garanzie seguenti:
a)
il trattamento di tali dati è effettuato solo caso per caso dal personale di ciascuna autorità competente specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti;
b)
il personale delle autorità competenti mantiene standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, è di elevata integrità e dispone di competenze adeguate, anche in relazione al trattamento etico degli insiemi di big data;
c)
sono messe in atto misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati.
2. Le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche al trattamento, ai fini della presente direttiva, delle categorie particolari di dati di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all' di tale regolamento da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione.
Storico versioni
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