Art. 68
Scambio di informazioni tra i supervisori e con altre autorità
In vigore dal 31 mag 2024
Scambio di informazioni tra i supervisori e con altre autorità
1. Ad eccezione dei casi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1624, gli Stati membri autorizzano lo scambio di informazioni tra:
a)
i supervisori e le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione a norma del capo IV della presente direttiva, nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi;
b)
le autorità di vigilanza e le autorità preposte per legge alla vigilanza dei mercati finanziari nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza;
c)
i supervisori responsabili dei revisori dei conti e, se del caso, le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione a norma del capo IV della presente direttiva, e le autorità pubbliche competenti a sorvegliare i revisori legali e le imprese di revisione contabile a norma dell' della direttiva 2006/43/CE e dell' del regolamento (UE) n. 537/2014, comprese le autorità di Stati membri diversi.
Gli obblighi di segreto professionale di cui all', paragrafi 1 e 3, non ostano a lo scambio di informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
Le informazioni riservate scambiate a norma del presente paragrafo sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio delle funzioni delle autorità interessate e nel contesto di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni. Le informazioni ricevute sono in ogni caso soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di alcune informazioni ad altre autorità nazionali responsabili per legge della vigilanza sui mercati finanziari o cui sono attribuite responsabilità nel settore della lotta o delle indagini in materia di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. Gli obblighi di segreto professionale di cui all', paragrafi 1 e 3, non ostano a tale comunicazione.
Tuttavia le informazioni riservate scambiate ai sensi del presente paragrafo sono utilizzate esclusivamente ai fini dell'espletamento delle funzioni giuridiche delle citate autorità. Le persone che hanno accesso a tali informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla supervisione dei soggetti obbligati ai fini del regolamento (UE) 2024/1624 a commissioni parlamentari di inchiesta, corti dei conti e altre entità preposte all'effettuazione di indagini, nel loro Stato membro, alle condizioni seguenti:
a)
le entità abbiano un mandato preciso a norma del diritto nazionale di indagare o esaminare le azioni dei supervisori o delle autorità responsabili della normativa relativa a detta supervisione;
b)
le informazioni siano strettamente necessarie per l'esercizio del mandato di cui alla lettera a);
c)
le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli di cui al paragrafo 1;
d)
le informazioni, quando provengono da un altro Stato membro, non siano comunicate se non previo consenso esplicito del supervisore che le ha fornite e unicamente per i fini da esso autorizzati.
Gli Stati membri possono inoltre autorizzare la comunicazione di informazioni a norma del primo comma del presente paragrafo alle commissioni temporanee d'inchiesta costituite dal Parlamento europeo a norma dell'articolo 226 TFUE e dell' della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (47), qualora tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle attività di tali commissioni.
Storico versioni
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