Art. 17

Familiari

In vigore dal 20 ott 2021
Familiari 1.   Si applica la direttiva 2003/86/CE con le deroghe previste dal presente articolo. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, e all’ della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non dipende dal fatto che il titolare di Carta blu UE abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, detenga un permesso di soggiorno per un periodo di validità pari o superiore a un anno o benefici di un periodo minimo di soggiorno. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, e all’, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure di integrazione ivi previste possono essere applicate ma solo dopo che alle persone interessate sia stato accordato il ricongiungimento familiare. 4.   In deroga all’, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono state presentate contemporaneamente, la decisione in merito alla domanda dei familiari è adottata e notificata contemporaneamente alla decisione in merito alla domanda di Carta blu UE. Se i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che a questi è stata concessa la Carta blu UE e se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte, la decisione è adottata e notificata quanto prima e comunque non oltre 90 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa. L’, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva si applica di conseguenza. 5.   In deroga all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, la durata della validità dei permessi di soggiorno concessi ai familiari è uguale a quella della Carta blu UE, purché il periodo di validità dei loro documenti di viaggio lo consenta. 6.   In deroga all’, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non applicano alcun limite di tempo per l’accesso al mercato del lavoro da parte dei familiari. In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, e fatte salve le limitazioni di cui all’, paragrafo 8, della presente direttiva, i familiari hanno accesso a qualsiasi occupazione e all’attività lavorativa autonoma conformemente ai requisiti applicabili ai sensi del diritto nazionale, nello Stato membro interessato. 7.   In deroga all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, ai fini del calcolo della durata del soggiorno necessaria per l’acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo, sono cumulati i periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Gli Stati membri possono esigere due anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro qualora la domanda di permesso di soggiorno autonomo sia presentata immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. 8.   Il presente articolo non si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione in virtù del diritto dell’Unione nello Stato membro interessato. 9.   Il presente articolo si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se tali titolari di Carta blu UE si trasferiscono per soggiornare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale. 10.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri concedono ai titolari della Carta blu UE e ai loro familiari gli stessi diritti concessi ai titolari di permessi di soggiorno nazionali e ai loro familiari qualora tali diritti siano più favorevoli di quelli previsti dal presente articolo.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce regole di favore per i familiari dei titolari di Carta blu UE rispetto alla disciplina generale sul ricongiungimento. Il diritto a ricongiungersi non richiede periodi minimi di soggiorno o prospettive di stabilità e le eventuali misure di integrazione possono essere richieste solo dopo l'avvenuto ricongiungimento. Se le domande sono presentate insieme, le decisioni vengono notificate contemporaneamente; se presentate dopo, la decisione deve arrivare entro 90 giorni. I permessi rilasciati ai familiari hanno la stessa durata della Carta blu UE e consentono di accedere immediatamente al lavoro subordinato o autonomo senza limiti temporali. Inoltre, i periodi di soggiorno trascorsi in diversi Stati membri possono essere cumulati per ottenere un permesso di soggiorno autonomo.

Perché esiste questa norma

La norma mira ad agevolare e velocizzare il ricongiungimento familiare per i titolari di Carta blu UE, garantendo ai loro familiari condizioni di soggiorno, tempi di rilascio certi e accesso immediato al lavoro.

A chi si applica

Si applica ai titolari di Carta blu UE e ai loro familiari che richiedono il ricongiungimento o un permesso di soggiorno autonomo.

Esempio pratico

Un lavoratore altamente qualificato ottiene la Carta blu UE e contestualmente fa domanda di ricongiungimento per il coniuge. La domanda del familiare viene decisa e notificata nello stesso momento di quella del lavoratore, e al coniuge viene rilasciato un permesso di pari durata che gli permette di iniziare subito a lavorare.

Adempimenti e conseguenze

Gli Stati membri devono adottare e notificare la decisione sulle domande entro 90 giorni in caso di richiesta successiva o contemporaneamente alla Carta blu UE; possono inoltre richiedere due anni di soggiorno legale e ininterrotto per il rilascio del permesso autonomo ed esigere misure di integrazione solo dopo il ricongiungimento.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere decisa la domanda di ricongiungimento se presentata successivamente al rilascio della Carta blu UE?La decisione deve essere adottata e notificata quanto prima e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
I familiari possono lavorare subito nello Stato membro?Sì, gli Stati membri non applicano limiti temporali per l'accesso al mercato del lavoro e i familiari possono svolgere qualsiasi occupazione o attività autonoma conformemente al diritto nazionale.
Qual è la durata del permesso di soggiorno concesso ai familiari?La durata di validità è uguale a quella della Carta blu UE del titolare, a condizione che la validità dei documenti di viaggio lo consenta.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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