Art. 17
Familiari
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Familiari
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L'articolo stabilisce regole di favore per i familiari dei titolari di Carta blu UE rispetto alla disciplina generale sul ricongiungimento. Il diritto a ricongiungersi non richiede periodi minimi di soggiorno o prospettive di stabilità e le eventuali misure di integrazione possono essere richieste solo dopo l'avvenuto ricongiungimento. Se le domande sono presentate insieme, le decisioni vengono notificate contemporaneamente; se presentate dopo, la decisione deve arrivare entro 90 giorni. I permessi rilasciati ai familiari hanno la stessa durata della Carta blu UE e consentono di accedere immediatamente al lavoro subordinato o autonomo senza limiti temporali. Inoltre, i periodi di soggiorno trascorsi in diversi Stati membri possono essere cumulati per ottenere un permesso di soggiorno autonomo.
La norma mira ad agevolare e velocizzare il ricongiungimento familiare per i titolari di Carta blu UE, garantendo ai loro familiari condizioni di soggiorno, tempi di rilascio certi e accesso immediato al lavoro.
Si applica ai titolari di Carta blu UE e ai loro familiari che richiedono il ricongiungimento o un permesso di soggiorno autonomo.
Un lavoratore altamente qualificato ottiene la Carta blu UE e contestualmente fa domanda di ricongiungimento per il coniuge. La domanda del familiare viene decisa e notificata nello stesso momento di quella del lavoratore, e al coniuge viene rilasciato un permesso di pari durata che gli permette di iniziare subito a lavorare.
Gli Stati membri devono adottare e notificare la decisione sulle domande entro 90 giorni in caso di richiesta successiva o contemporaneamente alla Carta blu UE; possono inoltre richiedere due anni di soggiorno legale e ininterrotto per il rilascio del permesso autonomo ed esigere misure di integrazione solo dopo il ricongiungimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.