Art. 11
Garanzie procedurali
In vigore dal 20 ott 2021
Garanzie procedurali
1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato adotta una decisione sulla domanda di Carta blu UE e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto di tale Stato membro. Tale decisione è adottata e notificata quanto prima, ma non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
Qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto conformemente all’, la decisione sulla domanda di Carta blu UE è adottata e notificata quanto prima, ma non oltre 30 giorni dalla la data in cui è stata presentata la domanda completa.
2. Laddove i documenti presentati o le informazioni trasmesse a sostegno della domanda siano insufficienti o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente i documenti o le informazioni supplementari richiesti e fissano un termine ragionevole per la loro presentazione o trasmissione. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto i documenti o le informazioni supplementari richiesti. Se i documenti o le informazioni supplementari richiesti non sono forniti entro tale termine, la domanda può essere respinta.
3. Qualsiasi decisione di rigetto della domanda di rilascio di una Carta blu UE, che disponga la revoca della stessa o che disponga il mancato rinnovo della stessa, è notificata per iscritto al cittadino di paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, in conformità delle procedure di notifica previste dal diritto nazionale pertinente. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, l’autorità competente presso la quale può essere presentato ricorso e i termini per la sua presentazione. Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale effettivo, conformemente al diritto nazionale.
4. Al richiedente è consentito presentare domanda di rinnovo prima della scadenza della Carta blu UE. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare un termine non superiore a 90 giorni prima della scadenza della Carta blu UE per la presentazione di una domanda di rinnovo.
5. Ove la validità della Carta blu UE scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare nel loro territorio come titolare di Carta blu UE fino a quando le autorità competenti avranno adottato una decisione in merito alla domanda di rinnovo.
6. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri concedono ai titolari di Carta blu UE le stesse garanzie procedurali previste dal regime nazionale, qualora tali garanzie siano più favorevoli di quelle previste ai paragrafi da 1 a 5.
Storico versioni
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