Art. 10

Domande di ammissione

In vigore dal 20 ott 2021
Domande di ammissione 1.   Gli Stati membri stabiliscono se le domande di Carta blu UE debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro. In alternativa, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate da uno dei due. 2.   La domanda di Carta blu UE è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino di paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso oppure quando già soggiorna nel territorio di tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi. 3.   In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può accettare, conformemente al proprio diritto interno, una domanda di Carta blu UE presentata da un cittadino di paese terzo che non sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi, ma sia legalmente presente sul loro territorio.
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