Art. 9

Carta blu UE

In vigore dal 20 ott 2021
Carta blu UE 1.   La Carta blu UE è rilasciata se il cittadino di paese terzo soddisfa i criteri di cui all’ e se non vi sono motivi di rigetto a norma dell’. Se uno Stato membro rilascia solo permessi di soggiorno sul suo territorio e il cittadino di paese terzo soddisfa tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede a rilasciargli il visto richiesto per l’ottenimento di una Carta blu UE. 2.   Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di validità della Carta blu UE, che è di almeno 24 mesi. Se il contratto di lavoro del titolare di Carta blu UE copre un periodo più breve, la Carta blu UE è valida almeno per la durata del contratto di lavoro più tre mesi, ma per un periodo non superiore a quello standard di cui alla prima frase. Tuttavia, se il periodo di validità del documento di viaggio del titolare di Carta blu UE è inferiore al periodo di validità della Carta blu UE che si applicherebbe ai sensi della prima o seconda frase, la Carta blu UE è valida almeno per il periodo di validità del documento di viaggio. 3.   La Carta blu UE è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Conformemente alla lettera a), punto 12), dell’allegato di tale regolamento gli Stati membri possono indicare sulla Carta blu UE le condizioni di accesso al mercato del lavoro di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri inseriscono la dicitura «Carta blu UE» nello spazio riservato al «tipo di permesso» del permesso di soggiorno. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del titolare di Carta blu UE in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1030/2002 e della lettera a), punto 16), del relativo allegato. 4.   Quando uno Stato membro rilascia una Carta blu UE a un cittadino di paese terzo al quale ha concesso protezione internazionale, inserisce l’annotazione seguente nella Carta blu UE rilasciata a detto cittadino di paese terzo, nel campo «annotazioni»: «Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] in data [data]». Quando tale Stato membro revoca la protezione internazionale di cui gode il titolare di Carta blu UE rilascia, se del caso, una nuova Carta blu UE che non contiene tale annotazione. 5.   Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di paese terzo beneficiario di protezione internazionale in un altro Stato membro, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE inserisce l’annotazione seguente nella Carta blu UE di tale cittadino di paese terzo, nel campo «annotazioni»: «Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] in data [data]». Prima di inserire tale annotazione, lo Stato membro notifica allo Stato membro da indicare nell’annotazione l’intenzione di rilasciare la Carta blu UE e chiede a quest’ultimo di confermare se il titolare di Carta blu UE benefici ancora della protezione internazionale. Lo Stato membro da indicare nell’annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE non inserisce l’annotazione di cui sopra. Se, in linea con gli strumenti internazionali o con il diritto nazionale applicabili, la responsabilità per la protezione internazionale del titolare di Carta blu UE è stata trasferita allo Stato membro dopo che questo ha rilasciato la Carta blu UE a norma del primo comma, tale Stato membro modifica opportunamente l’annotazione entro tre mesi dal trasferimento. 6.   Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro in base a competenze professionali superiori in professioni non elencate nell’allegato I, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE inserisce la seguente annotazione in tale Carta blu UE, nel campo «annotazioni»: «[Professione non elencata nell’allegato I]». 7.   Durante il periodo di validità, la Carta blu UE autorizza il titolare a: a) entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che rilascia la Carta blu UE; e b) godere dei diritti previsti dalla presente direttiva.
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