Art. 4

Disposizioni più favorevoli

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni più favorevoli 1.   La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli: a) del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali o multilaterali tra l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; e b) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. 2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto all’, paragrafo 5, all’, all’, paragrafo 4, agli e all’, paragrafo 4.
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