Art. 4
Disposizioni più favorevoli
In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli:
a)
del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali o multilaterali tra l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; e
b)
di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto all’, paragrafo 5, all’, all’, paragrafo 4, agli e all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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