Art. 16

Parità di trattamento

In vigore dal 20 ott 2021
Parità di trattamento 1.   I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE per quanto concerne: a) le condizioni di impiego, compresa l’età minima di ammissione al lavoro, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l’orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro; b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; c) l’istruzione e la formazione professionale; d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; e) i settori della sicurezza sociale di cui all’ del regolamento (CE) n. 883/2004; e f) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, comprese le procedure per l’ottenimento di un alloggio, nonché i servizi d’informazione e consulenza forniti dai centri per l’impiego. 2.   In riferimento al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto concerne le borse e i prestiti di studio e di mantenimento nonché altre sovvenzioni e prestiti concernenti l’istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale. L’accesso all’università e all’istruzione post-secondaria può essere subordinato a condizioni specifiche conformemente al diritto nazionale. In riferimento al paragrafo 1, lettera f), gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto concerne le procedure per l’ottenimento di un alloggio. Ciò non pregiudica la libertà contrattuale in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. 3.   I titolari di Carta blu UE che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti che soggiornano in un paese terzo e i cui diritti derivano da un titolari di Carta blu UE ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull’occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità della normativa di cui all’ del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo. 4.   Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dello Stato membro di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo a norma dell’. 5.   Il presente articolo non si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione in virtù del diritto dell’Unione nello Stato membro interessato. 6.   Il presente articolo si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accordato loro la protezione internazionale. 7.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri concedono ai titolari di Carta blu UE parità di trattamento rispetto ai titolari di permessi di soggiorno nazionali qualora tale parità di trattamento sia più favorevole di quella prevista dal presente articolo.
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