Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 ott 2021
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi, o che sono stati ammessi, nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato ai sensi della presente direttiva. 2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi: a) che chiedono protezione internazionale e sono in attesa di una decisione sul loro status o che sono beneficiari di protezione temporanea in conformità della direttiva 2001/55/CE (23) del Consiglio in uno Stato membro; b) che chiedono protezione in conformità del diritto nazionale, di obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione sul loro status, o che sono beneficiari di protezione in conformità del diritto nazionale, id obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro; c) che fanno domanda di soggiorno in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva (UE) 2016/801 al fine di svolgere un progetto di ricerca; d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un’attività economica subordinata o autonoma; e) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi della direttiva 2014/66/UE; f) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto; g) che rientrano nell’ambito della direttiva 96/71/CE per la durata del distacco sul territorio dello Stato membro interessato; o h) che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e gli Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall’altro, e in quanto cittadini di tali paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione. 3.   La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dalla Carta blu UE ai fini dello svolgimento di lavori altamente qualificati. Tali permessi non danno diritto di soggiornare negli altri Stati membri come previsto nella presente direttiva.
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