Art. 5
Criteri di ammissione
In vigore dal 20 ott 2021
Criteri di ammissione
1. Per quanto riguarda l’ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva, un richiedente la Carta blu UE:
a)
presenta un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dal diritto nazionale, un’offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato;
b)
presenta, per le professioni non regolamentate, i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere;
c)
presenta, per le professioni regolamentate, i documenti attestanti il rispetto dei requisiti prescritti dal diritto nazionale per l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro conformemente al diritto nazionale;
d)
esibisce un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dal diritto nazionale e, se richiesto, una domanda di visto, un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto nazionale valido per soggiorno di lunga durata;
e)
dimostra di disporre o, se previsto dal diritto nazionale, di avere fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo o di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso.
2. Gli Stati membri esigono che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal diritto applicabile, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali per i lavori altamente qualificati.
3. In aggiunta ai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2, l’importo della retribuzione annuale lorda come calcolata in base alla retribuzione mensile o annuale specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro non è inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dallo Stato membro interessato.
La soglia di retribuzione di cui al primo comma è fissata dallo Stato membro interessato, previa consultazione delle parti sociali in conformità delle prassi nazionali. Corrisponde almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,6 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.
4. In deroga al paragrafo 3, per l’occupazione in professioni che necessitano particolarmente di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della classificazione ISCO, uno Stato membro può applicare una soglia di retribuzione più bassa corrispondente almeno all’80 % della soglia di retribuzione fissata da tale Stato membro conformemente al paragrafo 3, a condizione che tale soglia di retribuzione più bassa non sia inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda in tale Stato membro.
5. In deroga al paragrafo 3, e per i cittadini di paesi terzi che hanno conseguito un titolo di istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della domanda di Carta blu UE, uno Stato membro può applicare una soglia di retribuzione più bassa corrispondente almeno all’80 % della soglia di retribuzione fissata da tale Stato membro conformemente al paragrafo 3, a condizione che tale soglia più bassa non sia inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.
Se la Carta blu UE rilasciata durante il periodo di tre anni è rinnovata, la soglia di retribuzione di cui al primo comma si continua ad applicare se:
a)
il periodo iniziale di tre anni non è terminato; oppure
b)
non è terminato un periodo di 24 mesi dal rilascio della prima Carta blu UE.
6. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno nazionale ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato rilasciato dallo stesso Stato membro, tale Stato membro non:
a)
impone al richiedente di presentare i documenti di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), se le qualifiche professionali superiori pertinenti sono già state verificate nel contesto della domanda di permesso di soggiorno nazionale;
b)
impone al richiedente di dimostrare quanto disposto al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, a meno che la domanda non sia presentata nel contesto di un mutamento di impiego, nel qual caso l’ si applica di conseguenza; e
c)
applica l’, paragrafo 2, lettera a), a meno che la domanda non sia presentata nel contesto di un mutamento di impiego, nel qual caso l’ si applica di conseguenza.
7. Gli Stati membri possono esigere che il cittadino di paese terzo interessato indichi il proprio indirizzo sul loro territorio.
Se il diritto di uno Stato membro prevede l’obbligo di indicare un indirizzo alla presentazione della domanda e se il cittadino di paese terzo interessato non conosce ancora il proprio indirizzo futuro, gli Stati membri accettano un indirizzo temporaneo. In tali casi, il cittadino di paese terzo indica il proprio indirizzo permanente al più tardi al rilascio della Carta blu UE, a norma dell’.
Storico versioni
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