Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 ott 2021
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, TFUE;
2)
«lavoro altamente qualificato», il lavoro di una persona che:
a)
nello Stato membro interessato sia tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro o in conformità alla prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un’altra persona;
b)
sia retribuita per tale lavoro; e
c)
possieda le qualifiche professionali superiori necessarie;
3)
«Carta blu UE», il permesso di soggiorno recante il termine «Carta blu UE» che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;
4)
«primo Stato membro», lo Stato membro che per primo concede una Carta blu UE a un cittadino di paese terzo;
5)
«secondo Stato membro», lo Stato membro, diverso dal primo Stato membro, in cui il titolare di Carta blu UE intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva;
6)
«familiari», i cittadini di paesi terzi che sono familiari ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;
7)
«qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da titoli d’istruzione superiore o competenze professionali superiori;
8)
«titoli d’istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un’autorità competente che attesti il completamento di un’istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d’istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d’istruzione riconosciuto come istituto d’istruzione superiore o istituto d’istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell’ISCED 2011 o, se del caso, al livello 6 dell’EQF, conformemente al diritto nazionale;
9)
«competenze professionali superiori»:
a)
per quanto riguarda le professioni elencate nell’allegato I, le conoscenze, capacità e competenze attestate da un’esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, che sono pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro, e che sono state acquisite nel corso del periodo stabilito all’allegato I per ciascuna professione pertinente;
b)
per quanto riguarda le altre professioni, solo se previsto dal diritto nazionale o dalle procedure nazionali, le conoscenze, capacità e competenze attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante di lavoro;
10)
«esperienza professionale», l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione;
11)
«professione regolamentata», una professione regolamentata quale definita all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;
12)
«professione non regolamentata», una professione che non è regolamentata;
13)
«attività professionale», un’attività temporanea collegata direttamente agli interessi professionali del datore di lavoro e ai doveri professionali del titolare di Carta blu UE sulla base del contratto di lavoro nel primo Stato membro, che comprende la partecipazione a riunioni professionali interne o esterne, a conferenze o seminari, la negoziazione di accordi commerciali, le attività di vendita o marketing, la ricerca di opportunità professionali, la partecipazione ad una formazione;
14)
«protezione internazionale», la protezione internazionale quale definita all’, lettera a), della direttiva 2011/95/UE.
Storico versioni
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