Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 ott 2021
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, TFUE; 2) «lavoro altamente qualificato», il lavoro di una persona che: a) nello Stato membro interessato sia tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro o in conformità alla prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un’altra persona; b) sia retribuita per tale lavoro; e c) possieda le qualifiche professionali superiori necessarie; 3) «Carta blu UE», il permesso di soggiorno recante il termine «Carta blu UE» che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva; 4) «primo Stato membro», lo Stato membro che per primo concede una Carta blu UE a un cittadino di paese terzo; 5) «secondo Stato membro», lo Stato membro, diverso dal primo Stato membro, in cui il titolare di Carta blu UE intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva; 6) «familiari», i cittadini di paesi terzi che sono familiari ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE; 7) «qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da titoli d’istruzione superiore o competenze professionali superiori; 8) «titoli d’istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un’autorità competente che attesti il completamento di un’istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d’istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d’istruzione riconosciuto come istituto d’istruzione superiore o istituto d’istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell’ISCED 2011 o, se del caso, al livello 6 dell’EQF, conformemente al diritto nazionale; 9) «competenze professionali superiori»: a) per quanto riguarda le professioni elencate nell’allegato I, le conoscenze, capacità e competenze attestate da un’esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, che sono pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro, e che sono state acquisite nel corso del periodo stabilito all’allegato I per ciascuna professione pertinente; b) per quanto riguarda le altre professioni, solo se previsto dal diritto nazionale o dalle procedure nazionali, le conoscenze, capacità e competenze attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante di lavoro; 10) «esperienza professionale», l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione; 11) «professione regolamentata», una professione regolamentata quale definita all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE; 12) «professione non regolamentata», una professione che non è regolamentata; 13) «attività professionale», un’attività temporanea collegata direttamente agli interessi professionali del datore di lavoro e ai doveri professionali del titolare di Carta blu UE sulla base del contratto di lavoro nel primo Stato membro, che comprende la partecipazione a riunioni professionali interne o esterne, a conferenze o seminari, la negoziazione di accordi commerciali, le attività di vendita o marketing, la ricerca di opportunità professionali, la partecipazione ad una formazione; 14) «protezione internazionale», la protezione internazionale quale definita all’, lettera a), della direttiva 2011/95/UE.
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