Art. 20
Mobilità di breve durata
In vigore dal 20 ott 2021
Mobilità di breve durata
1. Se un cittadino di un paese terzo in possesso di una Carta blu UE valida rilasciata da uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen entra e soggiorna in uno o più secondi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni per svolgervi un’attività professionale, il secondo Stato membro non richiede alcuna autorizzazione per l’esercizio di tale attività oltre alla Carta blu UE.
2. Un cittadino di paese terzo in possesso di una Carta blu UE valida rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen ha il diritto di entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni al fine di esercitarvi un’attività professionale sulla base della Carta blu UE e di un documento di viaggio valido. Se il titolare di Carta blu UE attraversa una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati, il secondo Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen può richiedere al titolare di Carta blu UE di fornire elementi di prova della finalità professionale del suo soggiorno. Il secondo Stato membro non richiede alcuna autorizzazione per l’esercizio di tale attività professionale oltre alla Carta blu UE.
Storico versioni
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