Art. 15

Accesso al mercato del lavoro

In vigore dal 20 ott 2021
Accesso al mercato del lavoro 1.   I titolari di Carta blu UE hanno accesso al lavoro altamente qualificato nello Stato membro interessato alle condizioni previste nel presente articolo. 2.   Durante i primi 12 mesi di occupazione legale della persona interessata in qualità di titolare di Carta blu UE, gli Stati membri possono: a) esigere che il cambiamento del datore di lavoro o un cambiamento che potrebbe compromettere il rispetto dei criteri di ammissione di cui all’ sia comunicato alle autorità competenti di tale Stato membro, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale; e b) assoggettare ogni eventuale mutamento del datore di lavoro a una verifica della situazione del mercato del lavoro, a condizione che lo Stato membro effettui tale verifica a norma dell’, paragrafo 2, lettera a). Il diritto del titolare di Carta blu UE di perseguire tale mutamento di impiego può essere sospeso per un massimo di 30 giorni mentre lo Stato membro interessato verifica che siano soddisfatte le condizioni di ammissione di cui all’ e che il posto vacante in questione non possa essere coperto dalle persone di cui all’, paragrafo 2, lettera a). Lo Stato membro interessato può opporsi al mutamento di impiego entro i 30 giorni di cui sopra. 3.   Dopo la scadenza del periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere solamente che il mutamento del datore di lavoro o un mutamento che influisca sul rispetto dei criteri di ammissione di cui all’ sia comunicato conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Tale requisito non sospende il diritto del titolare di Carta blu UE di assumere o continuare a svolgere il nuovo impiego. 4.   Durante un periodo di disoccupazione, il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità del presente articolo. Il titolare di Carta blu UE comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna l’inizio e, se del caso, la fine del periodo di disoccupazione, in conformità delle procedure nazionali applicabili. 5.   Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all’, gli Stati membri possono autorizzare i titolari di Carta blu UE a esercitare un’attività autonoma in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale. Ciò non pregiudica la competenza degli Stati membri di limitare la portata dell’attività autonoma consentita. Qualsiasi attività autonoma deve essere sussidiaria all’attività principale della persona interessata quale titolare della Carta blu UE. 6.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri garantiscono ai titolari di Carta blu UE l’accesso alle attività autonome a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal regime nazionale pertinente. 7.   Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all’, gli Stati membri possono autorizzare i titolari di Carta blu UE a esercitare attività professionali diverse dalla loro attività principale quali titolari di Carta blu UE conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale. 8.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può limitare l’accesso al lavoro, conformemente al diritto nazionale o dell’Unione vigente, se tali attività lavorative comportano, anche in via occasionale, una partecipazione all’esercizio dell’autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia dell’interesse generale dello Stato o qualora tali attività lavorative siano riservate ai cittadini di tale Stato membro, ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del SEE. 9.   Il presente articolo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell’Unione, laddove applicabile ai sensi dei pertinenti atti di adesione.
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