Art. 18
Status di soggiornante di lungo periodo UE per i titolari di Carta blu UE
In vigore dal 20 ott 2021
Status di soggiornante di lungo periodo UE per i titolari di Carta blu UE
1. Si applica la direttiva 2003/109/CE con le deroghe previste nel presente articolo.
2. In deroga all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, il titolare di Carta blu UE che si è avvalso della possibilità prevista all’ della presente direttiva può cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, a condizione che il titolare di Carta blu UE abbia cumulato:
a)
il numero di anni di soggiorno legale e ininterrotto richiesto a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE in quanto titolare di una Carta blu UE, di un permesso di soggiorno nazionale ai fini di un lavoro altamente qualificato, di un’autorizzazione come ricercatore o, se del caso, di un’autorizzazione come studente in conformità dell’, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE o in quanto beneficiario di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri; e
b)
due anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda per lo status di soggiornante di lungo periodo UE come titolare di Carta blu UE, immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.
3. Ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto nell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e in deroga all’, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/109/CE, le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del soggiorno legale e ininterrotto nell’Unione se sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi all’interno di tale durata.
4. In deroga all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a 24 mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio dell’Unione concesso al soggiornante di lungo periodo UE titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l’annotazione di cui all’, paragrafo 2, della presente direttiva e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo UE.
5. L’, paragrafo 1, lettera f), l’, paragrafo 3, l’ e, se del caso, gli si applicano ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l’annotazione di cui all’, paragrafo 2.
6. Se un soggiornante di lungo periodo UE che è in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l’annotazione di cui all’, paragrafo 2, della presente direttiva esercita il suo diritto di spostarsi in un secondo Stato membro ai sensi del capo III della direttiva 2003/109/CE, l’, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva non si applica. Il secondo Stato membro può applicare misure a norma dell’, paragrafo 8, della presente direttiva.
Storico versioni
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