Art. 14
Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro
In vigore dal 20 ott 2021
Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro
1. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi della presente direttiva. Tali misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l’ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.
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