Art. 21

Mobilità di lunga durata

In vigore dal 20 ott 2021
Mobilità di lunga durata 1.   Dopo dodici mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare, soggiornare e lavorare in un secondo Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato sulla base della Carta blu UE e di un documento di viaggio valido, alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Se la Carta blu UE è stata rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen e il titolare di Carta blu UE attraversa, ai fini della mobilità di lunga durata, una frontiera interna per la quale i controlli non sono ancora stati eliminati in uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen, il secondo Stato membro può richiedere al titolare di Carta blu UE di presentare la Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro e un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno sei mesi in tale secondo Stato membro. 3.   Quanto prima, e in ogni caso entro un mese dall’ingresso del titolare di Carta blu UE nel territorio del secondo Stato membro, la domanda di rilascio di una Carta blu UE è presentata alle autorità competenti di tale Stato membro ed è corredata da tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 relativamente al secondo Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono se le domande debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro. In alternativa, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate da uno dei due. Il titolare di Carta blu UE è autorizzato a iniziare a lavorare nel secondo Stato membro non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa. La domanda può essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. 4.   Ai fini della domanda di cui al paragrafo 3, il richiedente presenta: a) la Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro; b) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dal diritto nazionale, un’offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato, avente durata di almeno sei mesi nel secondo Stato membro; c) per le professioni regolamentate, i documenti attestanti il rispetto dei requisiti prescritti dal diritto nazionale per l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro secondo il diritto nazionale; d) un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; e e) la prova del raggiungimento della soglia di retribuzione fissata nel secondo Stato membro in applicazione dell’, paragrafo 3, del presente articolo o, se del caso, dell’, paragrafo 4 o 5. Con riguardo al primo comma, lettera c), ai fini della presentazione di una domanda di Carta blu UE in un secondo Stato membro, i titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dell’Unione per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali, conformemente al diritto applicabile dell’Unione e nazionale. Per le professioni non regolamentate, se il primo Stato membro ha rilasciato la Carta blu UE sulla base di competenze professionali superiori per le professioni non elencate nell’allegato I, il richiedente può essere tenuto a presentare i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere, secondo quanto previsto dal diritto del secondo Stato membro. 5.   Ai fini della domanda di cui al paragrafo 3, lo Stato membro interessato può esigere che il richiedente: a) presenti, per le professioni non regolamentate e qualora il titolare di Carta blu UE abbia lavorato per meno di due anni nel primo Stato membro, i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; b) dimostri di disporre o, se previsto dal diritto nazionale, di avere fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo o di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso. 6.   Il secondo Stato membro respinge la domanda di Carta blu UE se: a) il paragrafo 4 non è rispettato; b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, falsificati o alterati; c) l’occupazione non è conforme alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile, ai contratti collettivi o alle prassi di cui all’, paragrafo 2; o d) il titolare di Carta blu UE costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. 7.   Per quanto riguarda le procedure di domanda ai fini della mobilità di lunga durata, le garanzie procedurali di cui all’, paragrafi 2 e 3, si applicano di conseguenza. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la decisione di respingere una domanda di mobilità di lunga durata tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità. 8.   Il secondo Stato membro può respingere una domanda di Carta blu UE sulla base di una verifica effettuata a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), solo nel caso in cui tale Stato membro effettui tali verifiche quando è il primo Stato membro. 9.   Il secondo Stato membro adotta una delle decisioni seguenti in merito alla domanda di Carta blu UE al fine di: a) rilasciare una Carta blu UE e autorizzare il cittadino di paese terzo a soggiornare nel suo territorio al fine di svolgervi un lavoro altamente qualificato, se le condizioni di mobilità di cui al presente articolo sono soddisfatte; oppure b) respingere la domanda e esigere che il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, lasci il suo territorio, se le condizioni di mobilità di cui al presente articolo non sono soddisfatte. In deroga all’, paragrafo 1, il secondo Stato membro informa per iscritto quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa, il richiedente e il primo Stato membro della sua decisione. Se intervengono circostanze eccezionali e debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, gli Stati membri possono prorogare di 30 giorni il termine di cui al secondo comma. Essi informano il richiedente della proroga non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa. Nella sua comunicazione al primo Stato membro, il secondo Stato membro chiarisce i motivi di rigetto della domanda di cui al paragrafo 6, lettere b) e d). 10.   Se la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro viene a scadenza durante la procedura di domanda, il secondo Stato membro può rilasciare, un permesso di soggiorno nazionale temporaneo o un’autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel suo territorio finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda. 11.   A partire dalla seconda volta che un titolare di Carta blu UE, ed eventualmente i suoi familiari, si avvale della possibilità di trasferirsi in un altro Stato membro a norma del presente articolo e dell’, per «primo Stato membro» si intende lo Stato membro da cui la persona interessata si sposta e per «secondo Stato membro» lo Stato membro in cui essa chiede di soggiornare. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un titolare di Carta blu UE può spostarsi in un altro Stato membro una seconda volta dopo sei mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro come titolare di Carta blu UE.
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