Art. 7
Motivi di rifiuto di una domanda di Carta blu UE
In vigore dal 20 ott 2021
Motivi di rifiuto di una domanda di Carta blu UE
1. Gli Stati membri rifiutano una domanda di Carta blu UE se:
a)
l’ non è rispettato;
b)
i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
c)
il cittadino di un paese terzo interessato è ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica; oppure
d)
l’impresa del datore di lavoro è stata stabilita o opera principalmente allo scopo di facilitare l’ingresso di cittadini di paesi terzi.
2. Uno Stato membro può respingere una domanda di Carta blu UE:
a)
se le autorità competenti dello Stato membro, previa verifica della situazione del mercato del lavoro, ad esempio nel caso vi sia un livello elevato di disoccupazione, concludono che i posti vacanti in questione possono essere coperti da forza lavoro nazionale o dell’Unione, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in virtù del diritto nazionale o dell’Unione, ovvero da soggiornanti di lungo periodo UE che intendano trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato, conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE;
b)
se il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;
c)
se l’impresa del datore di lavoro è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non svolge alcuna attività economica;
d)
se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a norma dell’ della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), o a causa di lavoro non dichiarato o occupazione illegale ai sensi del diritto nazionale; o
e)
al fine di garantire assunzioni etiche in professioni con carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine, anche sulla base di un accordo che preveda elenchi di professioni a tal fine concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e uno o più paesi terzi, dall’altro, o tra gli Stati membri, da un lato, e uno o più paesi terzi, dall’altro.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di rifiutare una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.
Storico versioni
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