Art. 13

Datori di lavoro riconosciuti

In vigore dal 20 ott 2021
Datori di lavoro riconosciuti 1.   Gli Stati membri possono prevedere procedure di riconoscimento dei datori di lavoro conformemente al diritto o alla prassi amministrativa nazionale relativamente a procedure semplificate per l’ottenimento di una Carta blu UE. Qualora ricorra a tali procedure di riconoscimento, lo Stato membro fornisce ai datori di lavoro interessati informazioni chiare e trasparenti relative, tra l’altro, ai criteri e alle condizioni per il riconoscimento, al periodo di validità del riconoscimento e alle conseguenze della mancata osservanza delle condizioni per il riconoscimento, compresa l’eventuale revoca o mancato rinnovo del riconoscimento, nonché le eventuali sanzioni applicabili. Le procedure di riconoscimento non comportano spese od oneri amministrativi sproporzionati o eccessivi per i datori di lavoro, in particolare per le piccole e medie imprese. 2.   Le procedure semplificate comprendono il trattamento delle domande conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma. I richiedenti sono esentati dall’obbligo di presentazione o esibizione di uno o più degli elementi di cui all’, paragrafo 1, lettera b) o e), o all’, paragrafo 7. 3.   Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere un datore di lavoro ai sensi del paragrafo 1 se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per: a) l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare conformemente alla direttiva 2009/52/CE; b) lavoro non dichiarato o occupazione illegale ai sensi del diritto nazionale; oppure c) il mancato rispetto dei propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro. Qualsiasi decisione di rifiutare il riconoscimento di un datore di lavoro tiene conto delle circostanze specifiche del caso, compreso il tempo trascorso dall’irrogazione della sanzione, e rispetta il principio di proporzionalità. 4.   Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il riconoscimento di un datore di lavoro riconosciuto qualora il datore di lavoro non abbia rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o il riconoscimento sia stato ottenuto in maniera fraudolenta. 5.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato e hanno istituito procedure di riconoscimento dei datori di lavoro che agevolano il rilascio di tali permessi di soggiorno, gli Stati membri applicano le stesse procedure di riconoscimento alle domande di Carta blu UE, qualora le procedure di riconoscimento per il rilascio di tali permessi siano più favorevoli di quelle previste ai paragrafi da 1 a 4.
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