Art. 17 · Familiari

Art. 17

Familiari

In vigore dal 20 ott 2021
Familiari 1.   Si applica la direttiva 2003/86/CE con le deroghe previste dal presente articolo. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, e all’ della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non dipende dal fatto che il titolare di Carta blu UE abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, detenga un permesso di soggiorno per un periodo di validità pari o superiore a un anno o benefici di un periodo minimo di soggiorno. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, e all’, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure di integrazione ivi previste possono essere applicate ma solo dopo che alle persone interessate sia stato accordato il ricongiungimento familiare. 4.   In deroga all’, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono state presentate contemporaneamente, la decisione in merito alla domanda dei familiari è adottata e notificata contemporaneamente alla decisione in merito alla domanda di Carta blu UE. Se i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che a questi è stata concessa la Carta blu UE e se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte, la decisione è adottata e notificata quanto prima e comunque non oltre 90 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa. L’, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva si applica di conseguenza. 5.   In deroga all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, la durata della validità dei permessi di soggiorno concessi ai familiari è uguale a quella della Carta blu UE, purché il periodo di validità dei loro documenti di viaggio lo consenta. 6.   In deroga all’, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non applicano alcun limite di tempo per l’accesso al mercato del lavoro da parte dei familiari. In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, e fatte salve le limitazioni di cui all’, paragrafo 8, della presente direttiva, i familiari hanno accesso a qualsiasi occupazione e all’attività lavorativa autonoma conformemente ai requisiti applicabili ai sensi del diritto nazionale, nello Stato membro interessato. 7.   In deroga all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, ai fini del calcolo della durata del soggiorno necessaria per l’acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo, sono cumulati i periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Gli Stati membri possono esigere due anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro qualora la domanda di permesso di soggiorno autonomo sia presentata immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. 8.   Il presente articolo non si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione in virtù del diritto dell’Unione nello Stato membro interessato. 9.   Il presente articolo si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se tali titolari di Carta blu UE si trasferiscono per soggiornare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale. 10.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri concedono ai titolari della Carta blu UE e ai loro familiari gli stessi diritti concessi ai titolari di permessi di soggiorno nazionali e ai loro familiari qualora tali diritti siano più favorevoli di quelli previsti dal presente articolo.
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