Art. 80

Recepimento

In vigore dal 24 nov 2010
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’, all’, punto 8, punti da 11 a 15, da 18 a 23, da 26 a 30, da 34 a 38 e punto 41, all’, paragrafi 2 e 3, all’, agli , all’, lettere e) e h), all’, paragrafo 1, lettere e) e h), all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 1, lettera c), punto ii), all’, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h), all’, paragrafi 2 e 7, all’, paragrafi da 2 a 5, agli , all’, paragrafi da 2 a 5, agli , all’, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, agli , all’, paragrafi 2 e 3, agli , all’, paragrafo 1, all’, all’, paragrafo 5, all’, all’, paragrafo 3, agli , e all’allegato I, primo comma, punti 1.1, 1.4, 2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.10 e 6.11, all’allegato II, all’allegato III, punto 12, all’allegato V, parte 1, lettera b), punti 2.2, 2.4, 3.1 e parte 4, punto 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6 e all’allegato VI, parte 8, punto 1.1, lettera d), all’allegato VII, parte 4, punto 2, parte 5, punto 1, parte 7, punto 3, all’allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c), parte 2, punti 2 e 3, parte 3, entro il 7 gennaio 2013. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla medesima data. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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