Art. 59
Controllo delle emissioni
In vigore dal 24 nov 2010
Controllo delle emissioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che ogni installazione osservi quanto segue:
a)
le emissioni di composti organici volatili da parte delle installazioni non superano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa, o i valori limite di emissione totale, e gli altri requisiti indicati all’allegato VII, parti 2 e 3, sono soddisfatti;
b)
i requisiti del piano di riduzione di cui all’allegato VII, parte 5, a condizione che sia ottenuta una riduzione equivalente delle emissioni rispetto a quella conseguita attraverso l’applicazione dei valori limite di emissione di cui alla lettera a).
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi realizzati nel conseguimento di una riduzione equivalente delle emissioni di cui alla lettera b), a norma dell’, paragrafo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), nel caso in cui il gestore dimostri all’autorità competente che per una singola installazione il valore limite di emissione delle emissioni diffuse non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l’autorità competente può permettere che le emissioni superino tale valore limite di emissione, a condizione che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l’ambiente e che il gestore dimostri all’autorità competente che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili.
3. In deroga al paragrafo 1, per le attività di rivestimento di cui all’allegato VII, parte 2, voce 8 della tabella, che non possono essere effettuate in condizioni di confinamento, l’autorità competente può permettere che le emissioni dell’installazione non rispettino le prescrizioni fissate in quel paragrafo, se il gestore dimostra all’autorità competente che tale osservanza non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili.
4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo a norma dell’, paragrafo 2.
5. Le emissioni di composti organici volatili ai quali sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, ovvero di composti organici volatili alogenati ai quali sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 sono controllate in condizioni di confinamento nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente e non superano i pertinenti valori limite di emissione di cui all’allegato VII, parte 4.
6. Le installazioni adibite a due o più attività che individualmente superano le soglie di cui all’allegato VII, parte 2:
a)
per le sostanze specificate nel paragrafo 5 soddisfano i requisiti di tale paragrafo per ciascuna attività;
b)
per tutte le altre sostanze:
i)
soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 per ciascuna attività; or
ii)
hanno emissioni totali di composti organici volatili che non superino quelle che si sarebbero avute applicando il disposto del punto i).
7. Sono adottate tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni di composti organici volatili durante le operazioni di avviamento e di arresto.
Storico versioni
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